Il Trust (seconda parte)

Gli strumenti di protezione del patrimonio

Quali beni possono essere oggetto del Trust?
Possono essere oggetto del trust tutti i beni facenti parte del patrimonio familiare e aziendale del disponente: 
· titoli di credito 
· conti bancari e somme di denaro 
· azioni di aziende di famiglia 
· quote di società immobiliari 
· preziosi e opere d’arte 
· quote di fondi comuni di investimento 
· azioni quotate in italia o all’estero 
· immobili (anche in nuda proprietà) 


I beni, a meno che l’atto istitutivo del trust ponga divieti in tal senso, possono essere alienati, ipotecati, dati in pegno, vincolati dal trustee per realizzare le finalità previste dall’atto medesimo. Se i beni conferiti in trust producono frutti (locazioni, partecipazioni in società che distribuiscono utili, ecc.) questi sono ricevuti dal trustee e il trust genera un reddito.

L’atto istitutivo può prevedere che il trustee abbia l’obbligo, oppure la facoltà da esercitarsi a sua discrezione, di distribuire ai beneficiari quel reddito. 
Affinché si realizzi appieno la protezione del patrimonio conferito in trust è necessario che il conferente sia in bonis, ovvero non abbia una situazione patrimoniale patologica pregressa. Infatti anche gli atti di segregazione in trust di beni sono sottoposti alle norme in materia di revocatoria fallimentare e ordinaria. 


Qual è l’utilità del trust nel passaggio generazionale?
L’organizzazione del passaggio generazionale nelle famiglie imprenditoriali è, senza dubbio, uno dei più frequenti utilizzi del trust, strumento che, per le sue peculiari caratteristiche, ben si presta, infatti al raggiungimento dello scopo di suddividere il patrimonio tra i familiari dell’imprenditore e, se occorre, per l’individuazione di colui o coloro che sono reputati più adatti per assumere il comando dell’impresa oggetto di passaggio generazionale. Nell’istituzione di un trust per il passaggio generazionale dell’impresa, viene affidata al trustee la proprietà dell’impresa o meglio la gestione della proprietà e questo permette di mantenere l’unità degli assetti proprietari. 
I beneficiari saranno: 
– per quanto concerne le rendite, lo stesso imprenditore e i suoi familiari; 
– per quanto riguarda l’attribuzione finale dei beni, i suoi discendenti in ragione di ciò che è stato stabilito nell’atto istitutivo di trust.

Il Trust seconda parte

 

Gianluca Pino

Consulente Finanziario

Come consulente finanziario, ho avuto l’onore di proteggere e pianificare gli investimenti di numerose famiglie italiane per 25 anni, ispirandomi ai valori di un buon padre di famiglia. La mia attività si distingue per l’innovazione, la tecnologia, la qualità del servizio e il valore delle persone.

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Gianluca Pino

Consulente Finanziario a Roma | Private Banker Banca Generali

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Dott.Gianluca Pino | Iscritto all’albo unico dei Consulenti Finanziari sez. I Calabria Delibera n. 11992 del 01/06/1999