Gli strumenti di protezione del patrimonio
L’istituto del trust trova legittimazione nell’ordinamento giuridico italiano a seguito dell’adesione dell’Italia alla Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985 resa esecutiva ed in vigore dal 1 gennaio 1992. Per trust si intendono:
“I rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente, mediante atto tra vivi e mortis causa, qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico”.
Secondo tale articolo, gli elementi essenziali del TRUST sono quattro:
1) L’atto: negozio giuridico istitutivo, inter vivos o mortis causa;
2) I soggetti: costituente o settlor da una parte, trustee e beneficiario dell’altra;
3) L’oggetto: beni posti sotto controllo;
4) La funzione: realizzazione di un interesse per il beneficiario o di un fine specifico.
· I beni in Trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee, inoltre sono intestati a nome del trustee ovvero a nome di un’altra persona per conto del trustee
· Il trustee ha il potere/dovere/onere, riguardo ai beni in trust di amministrare, gestire o disporre secondo i termini del Trust e secondo le norme particolari impostegli dalla legge; inoltre deve rendere contro della sua attività.
Norma di completamento del quadro descrittivo appena delineato è la disposizione dell’articolo 2, ultimo comma, che puntualizza:
· il costituente può conservare alcune prerogative
· il trustee può essere titolare di alcuni diritti in qualità di beneficiario
Il trust presuppone la presenza di un disponente (settlor) che trasferisce i beni che appartengono al proprio patrimonio ad un altro soggetto persona fisica o giuridica (trustee) che li dovrà amministrare e gestire al fine poi di trasferirli dopo un determinato periodo ad uno più beneficiari, o anche al fine di raggiungere uno scopo predefinito (ovvero un fine i cui tempi di definizione e le modalità di realizzazione siano già preventivamente stabiliti), sempre che non sia contrari all’ordine pubblico.
Potrà essere prevista la figura di un guardiano del fondo (protector) per assicurare una corretta ed efficace amministrazione dei beni conferiti in trust ed il perseguimento reale dello scopo previsto.
Quali sono le caratteristiche dei soggetti coinvolti?
Disponente: nella prassi il disponente opera un conferimento irrevocabile, cosicché i beni confluiscono nel fondo in via definitiva, uscendo dalla disponibilità materiale e giuridica. Anche il controllo sull’operato del trustee è esercitato da soggetti diversi dal disponente (protector, beneficiario) così da scongiurare il rischio che il Trust possa essere considerato simulato e quindi nullo. Il trust può essere revocato: nell’atto istitutivo si indicano le circostanze al ricorrere delle quali può essere revocato e il soggetto che può revocarlo e nominare il nuovo trustee.
Trustee: può essere una persona fisica (lo stesso disponente), un professionista di fiducia del disponente (settlor), o anche una persona giuridica.
L’atto costitutivo del trust disciplina gli obblighi e i diritti del trustee e, in caso di pluralità di trustee, i modi di soluzione delle controversie. Se il trustee si comporta in modo infedele rispetto a quanto previsto nell’atto istitutivo e compie atti che non avrebbe potuto compiere, entro certi limiti, è possibile agire per annullamento di tali atti.
Beneficiario: anche il beneficiario può essere una persona fisica (lo stesso disponente) o giuridica, un insieme di soggetti determinati anche genericamente e/o non ancora esistenti al momento della costituzione del trust.
Il disponente istituendo il trust e conferendo in esso i propri beni perde la proprietà di tali bene a favore del trustee che ne diventa a tutti gli effetti proprietario. La segregazione patrimoniale è l’aspetto fondamentale che caratterizza il trust. I beni o diritti oggetto del trust rappresentano un patrimonio separato rispetto ai beni del disponente, del trustee e del beneficiario.