Buongiorno, come di consueto diamo uno sguardo ai mercati. MERCATI AZIONARI ASIA In Asia ha dominato il mercato cinese, con l’Hang Seng e lo Shanghai Composite in rialzo rispettivamente del +13,0% e del +12,8%, registrando la miglior performance settimanale dal Novembre 2008. Anche il Nikkei 225 giapponese (+5,6%) ha concluso una settimana positiva. Il mercato cinese ha continuato ad essere influenzato dagli stimoli sia monetari che fiscali, che hanno l’obiettivo di permettere al paese di raggiungere il target di crescita del +5% annuo. Questo slancio ha anche trainato i prezzi di diverse materie prime, tra cui rame, alluminio e zinco, di cui la Cina è un grande consumatore a causa del suo vasto settore manifatturiero. MERCATI AZIONARI AMERICA Negli Stati Uniti sia l’S&P 500 che il NASDAQ hanno terminato la scorsa settimana in rialzo, rispettivamente del +0,6% e del +1,0%. Lo scenario di soft landing si sta consolidando sui mercati, anche se gli ultimi dati macroeconomici hanno reso evidente che la Fed deve mantenere alta l’attenzione sullo stato di salute dell’economia americana. La fiducia dei consumatori infatti ha deluso le aspettative, registrando il maggior calo da agosto 2021, mentre il Core PCE, l’indicatore di inflazione preferito dalla Fed, è riaccelerato a 2,7% a/a, rispetto al 2,6% del mese precedente. Per ora sembra che l’ultima decisione della Fed sia stata appropriata, ma i dati di questa settimana, tra cui il rapporto sul lavoro e l’ISM manifatturiero, e le conseguenti reazioni del mercato, particolarmente sensibile in questo periodo a notizie negative, saranno cruciali per confermare o rivedere questa valutazione. MERCATI AZIONARI EUROPA In Europa i mercati hanno avuto un’ottima settimana, con l’MSCI Europe in rialzo del +2,7%, trainati in parte anche dalle misure di stimolo in Cina e dal rally del mercato cinese. Il Dax tedesco (+4,0%) e il CAC 40 francese (+3,9%) si sono ripresi dalla debolezza dell’ultimo mese, tornando a sovraperformare sia i vicini del sud Europa (IBEX 35 +1,8% e FTSE MIB + 2,9%) che il Regno Unito (FTSE 100 + 1,1%). Nel caso della Germania, si è osservato un distacco tra l’andamento del mercato (spinto dall’ottimismo riguardo a ulteriori tagli dei tassi) e l’economia reale, che rimane molto debole e a tratti in peggioramento, come evidenziato dell’indice Ifo e dal sentiment dei consumatori. Anche le prospettive future continuano ad essere negative, con il timore che le tariffe che seguirebbero una vittoria di Trump possano indebolire ulteriormente i settori più importanti dell’economia tedesca. FOREX Sul mercato valutario, l’USD è rimasto stabile contro l’EUR, indebolendosi invece rispetto ad un paniere più ampio di valute di Paesi sviluppati (-0,3%). Negativa anche la sua performance nei confronti delle divise dei Paesi emergenti (-0,4%). COMMODITIES Sul mercato commodities, l’oro registra un aumento delle quotazioni (+1,4%) a 2.658 USD/oncia. In ribasso il prezzo del petrolio (-5,2%), mentre registrano un aumento i prezzi dei metalli industriali (+5,8%). Agenda Vediamo ora i principali avvenimenti della settimana che potrebbero influenzare i mercati: Mercoledì Alle 16:30 gli Stati Uniti comunicheranno il dato relativo alle scorte di petrolio greggio. Giovedì Alle 14:30 gli Stati Uniti il dato relativo alle richieste iniziali di sussidi di disoccupazione. Venerdì Alle 14:30 gli Stati Uniti rilasceranno il tasso di disoccupazione
Agenda Settimanale
Commento Mensile
📕 Commento Mensile QUADRO MACROECONOMICO Lo scenario economico a livello globale continua ad essere caratterizzato dal consolidamento della crescita nelle maggiori economie.L’attività economica negli Stati Uniti e Cina, i due principali motori della crescita globale, si dimostra resiliente, seppur non in accelerazione; mentre si sta assistendo ad una relativa ripresa in Eurozona, dove il minimo del ciclo economico appare essere superato. A trainare le sorti dell’economia permane l’attività nel settore dei servizi, che si conferma in espansione nei principali blocchi economici. Più arretrato il comparto manifatturiero, seppur in ripresa grazie al recupero della domanda di beni.L’inflazione si dimostra persistente nella maggior parte delle economie avanzate, complicando il compito delle banche centrali di raggiungere nel breve periodo i propri obiettivi di stabilità dei prezzi e, in alcuni casi, ritardando l’avvio di un ciclo di ribasso dei tassi di riferimento.Sullo sfondo, permangono forti tensioni geopolitiche, legate sia ai conflitti bellici in atto, sia alle relazioni tra USA e Cina, che hanno fatto riemergere politiche commerciali protezionistiche tra i due Paesi. STATI UNITI I dati economici pubblicati nel corso del mese di maggio negli Stati uniti hanno confermato,nel loro complesso, la relativa resilienza dell’economia a stelle e strisce.I dati PMI di maggio per gli USA hanno infatti sorpreso al rialzo, rivelando prospettive per l’attività economica migliori delle attese. Il PMI Composito è salito a 54,4 da 51,3, grazie soprattutto alla spinta dei servizi, cresciuti a 54,8 da 51,3 a fronte di attese per una relativa stabilità. In lieve progresso anche l’indice manifatturiero, che si è mantenuto in espansione a 51,3.D’altro canto, dal dato sulle vendite al dettaglio di aprile è emerso un minor vigore della domanda, in particolare per i consumi. Il dato è risultato piatto, dopo lo 0,6% m/m di marzo, e in calo di -0,3% m/m sull’aggregato “control group” (il più correlato ai consumi di contabilità nazionale) dopo la crescita di +1,0% m/m precedente. Ciononostante, l’indagine sulla fiducia dei consumatori a cura del Conference Board per il mese di maggio ha indicato un maggiore ottimismo, sia in relazione alla valutazione sulla situazione corrente (143,1 da 140,6) sia sulle aspettative (74,6 da 68,8), anticipando un possibile ritorno ad un ritmo di crescita mensile positivo dei consumi interni.Il rallentamento delle vendite al dettaglio in aprile è stato accompagnato da un dato di inflazione dei prezzi al consumo in moderata attenuazione, in rallentamento a 0,3% m/m dal 0,4% di marzo (sia per la misura headline sia per la core), per una variazione annua in decelerazione a 3,4% da 3,5% sull’indice generale e a 3,6% da 3,8% sull’indice core – il minimo da due anni – grazie a un raffreddamento delle pressioni sui servizi non abitativi (0,2% da 0,8% m/m precedente).Seppur in decelerazione, l’inflazione continua a rappresentare una fonte di preoccupazione per i membri del FOMC. Dai verbali dell’ultima riunione di politica monetaria della Federal Reserve del 1 maggio è infatti emerso che la maggior parte dei membri della Fed ha riconosciuto come i dati sull’inflazione del 1Q24 non abbiano evidenziato progressi verso l’obiettivo del 2%; inoltre, la maggior parte dei banchieri centrali ha mantenuto la previsione di un ritorno dell’inflazione al 2% nel medio termine, ritenendo tuttavia che tale evoluzione possa richiedere più tempo del previsto. EUROPA I dati sul ciclo economico nell’Eurozona pubblicati nel corso del mese di maggio hanno continuato a sorprendere al rialzo. In particolare, l’indice PMI Composito è aumentato per il quinto mese, a 52,3 da 51,7, segnando un massimo da un anno. Si è attenuata la contrazione dell’attività nel settore manifatturiero (il relativo indice PMI è salito di quasi due punti a 47,3 da 45,7, massimo da febbraio dello scorso anno), e il comparto dei servizi si è mantenuto stabile su ritmi espansivi (53,3). Come conseguenza della relativa trazione nell’economia europea, il dato sulle vendite al dettaglio di marzo ha indicato una certa forza dei consumi (0,8% m/m dopo -0,3% precedente): si è trattato dell’aumento più marcato dell’attività al dettaglio da settembre del 2022. La ripresa dei consumi si è riflessa anche nel dato preliminare di inflazione di maggio, in accelerazione di due decimi, superiore alle attese, sia per la componente headline (2,6%) a/a sia per quella core (2,9% a/a). Dalle minute dell’ultimo incontro di politica monetaria della BCE è emerso che i membri del Consiglio direttivo ritengono “plausibile” un taglio dei tassi a giugno. Diversi esponenti del board si sono detti “sufficientemente fiduciosi” che ci fossero addirittura già il mese scorso i presupposti per intervenire al ribasso sui tassi. GIAPPONE I dati sul PIL giapponese hanno evidenziato una contrazione della crescita nel 1Q24 (-0,5% t/t) superiore alla stima del mercato (-0,3% t/t) e una revisione al ribasso del dato per il 4Q23, corretto a 0,0% t/t dal +0,1% precedentemente stimato. Tuttavia, il ciclo economico nel Paese si dimostra stabile, con il dato di PMI Composito pressoché invariato (52,4) in territorio espansivo, grazie al recupero del manifatturiero (nuovamente in espansione a 50,4 da 49,6) che ha compensato una leggera correzione dell’indice dei servizi (53,6 da 54,3). Il tasso di inflazione in Giappone ha mostrato una lieve decelerazione, non alterando tuttavia la prospettiva di raggiungimento del target del 2% della BoJ in maniera sostenibile. Il CPI è sceso al 2,5% a/a in aprile dal 2,7% precedente, moderandosi per il secondo mese consecutivo ma meno delle attese (2,4%). L’indice core, che esclude gli alimenti freschi e l’energia, si è attestato al 2,4% su base annua, rallentando dal 2,9% a marzo, in linea con le aspettative. CINA I dati economici cinesi pubblicati a maggio hanno confermato un’economia che fatica a ripartire ad un ritmo sostenuto. L’indice PMI Composito ha rallentato (51,0 da 51,7), soprattutto per un ritorno in contrazione dell’attività manifatturiera (PMI a 49,5). La dinamica dei dati mensili, ad eccezione della produzione industriale trainata dalle esportazioni, è stata inferiore alle attese di consenso e in moderazione in riferimento al mese di aprile, confermando la debolezza della domanda domestica sia per consumi sia per investimenti. Le vendite al dettaglio in Cina sono aumentate del 2,3% a/a, mancando le stime di mercato (3,8%)
Idea Pensione
Idea Pensione: L’importanza di un’educazione previdenziale Idea Pensione – L’Italia è un paese caratterizzato da bassissimi livelli di natalità, costante invecchiamento della popolazione e bassi tassi di occupazione ed è per questo che per garantire crescita e stabilità occorre puntare sulla qualità del capitale umano. La crisi economica e le politiche di contenimento dei costi della spesa pubblica hanno determinato un forte aumento del rischio occupazionale e pensionistico e in particolare del rischio legato al sostentamento della popolazione lavorativa. Tutto il complesso di politiche pubbliche deputate al miglioramento delle condizioni di vita delle persone risultano essere estremamente squilibrate a favore dei settori più anziani della popolazione con una scarsa attenzione alle generazioni più giovani che ricevono investimenti sempre minori. A ciò si aggiunge il mutamento dello scenario previdenziale. Nel passato la pensione era commisurata all’ultimo livello retributivo. Oggi si utilizza il metodo contributivo. Facendo una previsione di ciò che accadrà possiamo tranquillamente dire che nel 2036 chi andrà in pensione con l’ultima retribuzione di 2500€ riceverà un assegno pensionistico di circa 1450€, a fronte di un assegno di 2310€ di oggi. In più in passato oltre al flusso della pensione c’era anche il TFR che permetteva di integrare in maniera consistente l’assegno pensionistico. Oggi, a causa dei tassi a 0, il TFR non è in grado di integrare significativamente la pensione. Nel 1996 potevamo investire il TFR in Titoli di Stato al 10%, oggi abbiamo un rendimento dell’1%, del tutto inadeguato ad integrare il flusso pensionistico. Infine c’è un fattore di instabilità del posto di lavoro che incide negativamente sulla capacità di generare risparmio. Questa situazione impone a ogni cittadino di impegnarsi in prima persona per la costruzione e il sostegno del proprio futuro. Nasce l’esigenza di una “coscienza previdenziale” in grado di responsabilizzare i comportamenti individuali rispetto a uno scenario sociologico ed economico in continuo mutamento, per far sì che ognuno possa attingere alle proprie risorse riuscendo così a salvaguardare il proprio futuro pensionistico. Ma i dati sull’alfabetizzazione finanziaria dell’Italia non sono confortanti, il livello è ben lontano da quello della media dell’Ue. L’importanza di un’educazione previdenziale è riconducibile anche al fatto che chi è meglio in grado di capire la finanza è più probabile che investa in azioni e fondi e che riesca ad evitare esposizioni a alte forme di indebitamento. In un quadro come questo si fa sempre più importante l’acquisizione della consapevolezza dell’esistenza di una forma pensionistica complementare in cui il risparmiatore, dopo aver valutato esattamente la cifra da versare periodicamente, può analizzare costi e benefici per definire il proprio profilo di rischio e di rendimento. Dati di oggi testimoniano che nel 2016 l’andamento dei fondi pensione ha chiuso con rendimenti nettamente superiori al TFR lasciato in azienda. Inoltre, nonostante gli italiani a causa della crisi economica non riescano a mettere da parte granché, la Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) ha presentato dati secondo i quali le abitudini previdenziali degli italiani sono cambiate: a fine 2016 gli iscritti alla previdenza complementare erano 7,8 milioni, complice anche la deducibilità fiscale. Oggi vengono messi a disposizione dei lavoratori validi strumenti per poter effettuare in modo semplice e veloce l’analisi della propria posizione previdenziale per riuscire così a trovare soluzioni personalizzate ad ogni tipo di esigenza. Ad esempio esistono piani individuali pensionistici di tipo assicurativo, che prevedono di ottenere, al momento del pensionamento, una rendita vitalizia complementare alla pensione pubblica e che oltre al vantaggio della deducibilità fiscale, godono anche delle garanzie civilistiche proprie di tutti i contratti assicurativi, rappresentate in particolare dalla impignorabilità e insequestrabilità del patrimonio investito in una polizza assicurativa. In conclusione, nel passato ci si poteva permettere il lusso di non pianificare la propria pensione, oggi c’è la necessità di una pianificazione accurata e i clienti vanno accompagnati in questo percorso.
Il Patto di Famiglia
Gli strumenti di protezione del patrimonio Il patto di famiglia, introdotto nel codice civile nel 2006 con la modifica dell’art 458 del cc, rappresenta un`importante deroga al divieto di patti successori. L’art. 768 bis cc definisce l’istituto del patto di famiglia come quel contratto con cui un imprenditore trasferisce, in tutto in parte, l’azienda e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti. Il patto di famiglia è uno strumento utile a garantire il passaggio generazionale e la continuità di impresa. Il patto di famiglia consente, infatti, all’imprenditore di trasferire in vita l’azienda a uno o più suoi discendenti senza che il coniuge e gli altri legittimari possano, successivamente alla sua morte, mettere in discussione il patto, chiedendo collazione o riduzione. La legge prevede un regime agevolato per i trasferimenti di aziende familiari, effettuate anche tramite i patti di famiglia a favore dei discendenti, che si impegnino a continuare l’attività nei successivi cinque anni. Vediamo insieme un caso Un imprenditore di 60 anni è socio di maggioranza (80% di una s.r.l.) di un’azienda tessile. La moglie è responsabile della contabilità. Entrambi i figli sono coinvolti nell’azienda di famiglia: una, sposata e con un figlio, si occupa di finanza e controllo, l’altro, anch’esso sposato e con un figlio, si occupa della parte commerciale. L’azienda ha un patrimonio netto di 1.300.000 euro: è infatti proprietaria del fabbricato e dei macchinari di produzione. Fa parte del patrimonio di famiglia anche: • una villa in città del valore di un milione di euro e di due appartamenti di villeggiatura del valore complessivo di 700.000 euro. • un portafoglio finanziario di 800.000 euro investito prevalentemente in titoli di stato. Obiettivi di pianificazione: l’imprenditore vorrebbe pianificare il passaggio generazionale del suo patrimonio. Nutre qualche perplessità sulle capacità a garantire la continuità di impresa della figlia, sempre più assorbita dalle vicende familiari. QUALE POSSIBILE SOLUZIONE?L’imprenditore trasferisce con il patto di famiglia la maggioranza delle sue partecipazioni a favore di un figlio, compensando con donazioni di immobili e denaro la quota di legittima spettante all’altra figlia. La moglie rinuncia alla sua quota di legittima. Il patto di famiglia consente il trasferimento dell’impresa familiare in neutralità fiscale a condizione che il figlio mantenga il controllo della società per almeno 5 anni. Consente inoltre di prevenire potenziali conflitti tra i suoi figli all’apertura della sua successione, dal momento che quanto stabilito nel patto non potrà essere oggetto di azione di riduzione e di restituzione da parte dei suoi eredi.
Atti di Destinazione
Gli strumenti di protezione del patrimonio Gli atti di destinazione sono stati introdotti nel nostro ordinamento nel 2006 con l’articolo 2645-ter del Codice Civile. Con l’introduzione di tale articolo, è stato sancito che, mediante atto pubblico, determinati beni immobili e mobili registrati possono essere destinati “alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela” per una durata non superiore a novant’anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria. Secondo quanto previsto, stabilendo su determinati beni il vincolo di destinazione si ottiene l’effetto di isolare questi beni dal patrimonio “generale” del soggetto che ne è titolare, in modo da destinarli al perseguimento del fine per il quale l’atto di destinazione è statoistituito. I beni “vincolati” e i loro frutti sono sottratti a qualsiasi azione esecutiva che non dipenda da debiti assunti proprio con riferimento al vincolo stesso. In altre parole, imprimendo ad alcuni beni un vincolo di destinazione, un soggetto può creare un patrimonio separato rispetto a quello generale di cui sia titolare. CASO 1 Un padre, imprenditore, intende garantire al figlio una dimora certa per quando non ci sarà più. Preoccupato per il futuro del figlio istituisce su un immobile il vincolo destinato all’abitazione del figlio. I creditori dell’imprenditore non potranno rivalersi sull’immobile vincolato a favore del figlio. CASO 2 Un signore che convive con la propria compagna istituisce un vincolo su di un immobile a favore di quest’ultima, per tutta la durata della sua vita per garantirle una abitazione. I creditori del compagno non potranno aggredire l’immobile. CASO 3 Un nonno intende tutelare il proprio nipote e istituisce un vincolo su un immobile a favore di quest’ultimo in modo che con l’affitto possa sostenersi durante gli studi. I creditori del nonno non potranno rivalersi sull’immobile. CASO 4 Una signora anziana intende tutelare la propria badante e istituisce a favore della badante il vincolo di destinazione su un proprio immobile per tutta la sua vita, per garantirle un’abitazione. I creditori dell’anziana signora non potranno rivalersi sull’immobile.
Il Fondo Patrimoniale
Gli strumenti di protezione del patrimonio Il fondo patrimoniale, introdotto con la riforma di famiglia del 1975, è lo strumento previsto dal nostro codice civile (artt. 167 e ss.) per assicurare alla famiglia fondata sul matrimonio la tutela dei beni destinati a soddisfare i bisogni della famiglia da possibili aggressioni da parte di terzi. Il fondo patrimoniale è una convenzione (stipulata mediante atto notarile) mediante la quale viene attribuita ad alcuni beni una specifica destinazione. Attraverso la costituzione del fondo, i beni che ne fanno parte vengono destinati all’esclusivo soddisfacimento dei bisogni della famiglia (come quelli di contribuzione, assistenza e mantenimento). Sui beni facenti parte del fondo, quindi, viene costituito un vincolo giuridico in grado di proteggere il patrimonio familiare. Possiamo così riassumere i principali vantaggi del fondo patrimoniale: 1. attraverso il fondo, i coniugi possono destinare, vincolandoli, determinati beni per il benessere e il sostentamento della famiglia. In questo modo, sia i beni che i frutti che ne derivano, rimangono interni alla famiglia e non possono essere utilizzati per scopi estranei al sostentamento del nucleo familiare 2. il fondo costituisce un patrimonio separato e pertanto sui beni oggetto del fondo non è possibile agire in nessun modo forzatamente. Gli stessi coniugi non possono disporre dei beni costituenti il fondo se non per scopi legati agli interessi della famiglia e nemmeno i creditori possono soddisfare i propri diritti rivalendosi sui beni del fondo per motivi estranei ai bisogni della famiglia. Ne consegue che, se il debito non ha rapporti con i bisogni della famiglia, gli eventuali creditori non potranno soddisfarli sui beni del fondo. 3. Nella pratica, il fondo è principalmente utilizzato per difendere i beni della famiglia da eventuali pignoramenti promossi dai creditori per debiti sorti nello svolgimento dell’attività lavorativa eventualmente svolta dai coniugi. Infatti, in base al codice civile, i creditori dei coniugi non possono ipotecare, pignorare e vendere i beni oggetto del fondo se il debito contratto dal debitore è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia o comunque per i debiti che i creditori sapevano essere stati contratti per scopi estranei ai suddetti bisogni. Vediamo insieme un caso: Un dottore commercialista è sposato in comunione dei beni con un’impiegata statale. Hanno due figli poco più che ventenni, entrambi neolaureati in cerca di occupazione. Il commercialista vorrebbe proteggere il suo patrimonio immobiliare, costituito dalla bellissima villa in cui vive con la famiglia e da una casa al mare, da eventuali cause di risarcimento danni derivanti dall’esercizio della sua professione. QUALE POSSIBILE SOLUZIONE?Il fondo patrimoniale gli consentirà di proteggere il suo patrimonio immobiliare. Ø Affinché il fondo patrimoniale sia opponibile alle ragioni dei suoi creditori futuri è necessario che la sua costituzione e le sue eventuali modifiche debbano essere annotati a margine dell’atto di matrimonio conservato nei registri del Comune in cui il matrimonio è stato celebrato. In particolare devono essere indicati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti. Ø Sarà poi necessario trascrivere il vincolo di destinazione imposto ai beni immobili nei registri immobiliari. Ø A completamento della strategia di tutela patrimoniale si suggerisce il cambiamento di regime patrimoniale a favore di quello di separazione dei beni. Il Fondo Patrimoniale
Il Trust
Alcuni possibili casi di applicazione QUALE POSSIBILE SOLUZIONE? In questo caso ha senso correre al Trust in quanto l’effetto segregativo consente di isolare economicamente e giuridicamente un certo bene per destinarlo alla soddisfazione di un certo interesse non tutelato del nostro ordinamento. CASO 2 – UNA MAMMA IN ANSIA PER IL SUO PATRIMONIOUna signora nel corso della sua vita ha donato parte dei suoi beni al figlio, soggetto scialacquatore dedito solo alla bella vita. Ora ha deciso di proteggere i restanti sui beni (immobili, denaro e opere d’arte), corrispondenti alla quota disponibile del suo patrimonio, dalla loro caduta in successione al figlio scialacquatore. Inoltre intende realizzare anche i seguenti desideri: che i beni siano destinati alla nipotina, per sostenerla negli studi o per iniziare una professione, e che sino ad allora siano gestiti in modo oculato; che sino a che la signora sarà in vita i redditi prodotti dai beni saranno accumulati e le saranno, eventualmente, attribuiti per quella parte necessaria ad integrare il suo reddito in caso di necessità mediche; che il figlio sia aiutato, ma solo in caso di gravi motivi di salute e che possa continuare ad abitare per tutta la vita in uno degli immobili. QUALE POSSIBILE SOLUZIONE? Il Trust protegge il patrimonio della signora da eventuali aggressioni patrimoniali e consente, alla sua morte, di tutelare la nipotina. Sarà infatti il trustee, secondo le istruzioni ricevute, a garantirle una rendita necessaria a completare il suo percorso universitario o per l’avvio della professione. Allo stesso tempo, la signora si tutela nel caso in cui dovesse avere necessità di attingere dal suo patrimonio in presenza di malattie invalidanti. CASO 3 – UN PADRE PREVIDENTEUn professionista, medico chirurgo quarantenne, vuole destinare alcuni dei suoi beni (denaro, immobili e quote societarie) per esigenze di vita future della famiglia e di sua figlia, ora minorenne. Oltre a ciò vuole realizzare anche i seguenti ulteriori desideri: a) che i redditi derivanti dai beni siano accumulati ed impiegati per le esigenze di vita della famiglia; b) che alcuni beni possano essere impiegati per le necessità di vita o mediche sue e di sua moglie, qualora non sia in grado di farvi fronte con il proprio reddito; c) che uno degli immobili (la casa di campagna) sia goduto dai suoi discendenti, ma che possa mai essere venduto (tranne in casi eccezionali da lui previsti), in quanto appartiene alla sua famiglia da generazioni. QUALE POSSIBILE SOLUZIONE? In questo caso il Trust consente di realizzare gli obiettivi di tutela e trasferimento del patrimonio di famiglia. Conferendo nel Trust il proprio patrimonio immobiliare, finanziario e societario, il medico da un lato lo protegge dai rischi professionali e dall’altro ne garantisce la continuità nel tempo. Sarà inoltre possibile stabilire che un immobile al quale il medico è particolarmente legato, sia goduto dai suoi discendenti ma anche dagli stessi non possa mai essere venduto. patrimonio di famiglia CASO 1 – UNA NONNA PREOCCUPATAUna nonna ha un nipote diversamente abile, figlio della figlia scomparsa dandola alla luce. La nonna ha sempre contribuito economicamente alle esigenze del nipote. Qualcuno le ha suggerito di sottoscrivere una polizza vita a copertura delle esigenze del nipote, ma la nonna non era convinta della soluzione in quanto: 1 Vuole evitare che: · alla sua morte, la somma pagata dalla compagnia assicuratrice venga erogata, anche solo nella forma di rendita, al nipote disabile, perché non sarebbe in grado di gestirla; · la somma venga erogata ad altri soggetti, in quanto questi non avrebbero alcun vincolo giuridico di destinazione circa il suo impiego a favore del nipote e potrebbero liberamente disporne; · la somma pervenga al padre del disabile, in quanto la nonna non ripone alcuna fiducia in lui, il quale, tra l’altro, è in procinto di risposarsi. 2 Vesidera che:· la somma giunga al nipote disabile poco alla volta e secondo i criteri che lei ha sempre ritenuto giusti; · sia impiegata per sostenere le necessità di vita del nipote disabile; · alla morte del disabile, quanto residuerà della somma vada ai suoi fratelli QUALE POSSIBILE SOLUZIONE? In questo caso ha senso correre al Trust in quanto l’effetto segregativo consente di isolare economicamente e giuridicamente un certo bene per destinarlo alla soddisfazione di un certo interesse non tutelato del nostro ordinamento. CASO 2 – UNA MAMMA IN ANSIA PER IL SUO PATRIMONIOUna signora nel corso della sua vita ha donato parte dei suoi beni al figlio, soggetto scialacquatore dedito solo alla bella vita. Ora ha deciso di proteggere i restanti sui beni (immobili, denaro e opere d’arte), corrispondenti alla quota disponibile del suo patrimonio, dalla loro caduta in successione al figlio scialacquatore. Inoltre intende realizzare anche i seguenti desideri: che i beni siano destinati alla nipotina, per sostenerla negli studi o per iniziare una professione, e che sino ad allora siano gestiti in modo oculato; che sino a che la signora sarà in vita i redditi prodotti dai beni saranno accumulati e le saranno, eventualmente, attribuiti per quella parte necessaria ad integrare il suo reddito in caso di necessità mediche; che il figlio sia aiutato, ma solo in caso di gravi motivi di salute e che possa continuare ad abitare per tutta la vita in uno degli immobili. QUALE POSSIBILE SOLUZIONE? Il Trust protegge il patrimonio della signora da eventuali aggressioni patrimoniali e consente, alla sua morte, di tutelare la nipotina. Sarà infatti il trustee, secondo le istruzioni ricevute, a garantirle una rendita necessaria a completare il suo percorso universitario o per l’avvio della professione. Allo stesso tempo, la signora si tutela nel caso in cui dovesse avere necessità di attingere dal suo patrimonio in presenza di malattie invalidanti. CASO 3 – UN PADRE PREVIDENTEUn professionista, medico chirurgo quarantenne, vuole destinare alcuni dei suoi beni (denaro, immobili e quote societarie) per esigenze di vita future della famiglia e di sua figlia, ora minorenne. Oltre a ciò vuole realizzare anche i seguenti ulteriori desideri: a) che i redditi derivanti dai beni siano accumulati ed impiegati per le esigenze di vita della famiglia; b) che alcuni beni possano essere impiegati per le necessità di vita o mediche sue e di sua moglie, qualora non
Il Trust (seconda parte)
Gli strumenti di protezione del patrimonio Quali beni possono essere oggetto del Trust?Possono essere oggetto del trust tutti i beni facenti parte del patrimonio familiare e aziendale del disponente: · titoli di credito · conti bancari e somme di denaro · azioni di aziende di famiglia · quote di società immobiliari · preziosi e opere d’arte · quote di fondi comuni di investimento · azioni quotate in italia o all’estero · immobili (anche in nuda proprietà) I beni, a meno che l’atto istitutivo del trust ponga divieti in tal senso, possono essere alienati, ipotecati, dati in pegno, vincolati dal trustee per realizzare le finalità previste dall’atto medesimo. Se i beni conferiti in trust producono frutti (locazioni, partecipazioni in società che distribuiscono utili, ecc.) questi sono ricevuti dal trustee e il trust genera un reddito. L’atto istitutivo può prevedere che il trustee abbia l’obbligo, oppure la facoltà da esercitarsi a sua discrezione, di distribuire ai beneficiari quel reddito. Affinché si realizzi appieno la protezione del patrimonio conferito in trust è necessario che il conferente sia in bonis, ovvero non abbia una situazione patrimoniale patologica pregressa. Infatti anche gli atti di segregazione in trust di beni sono sottoposti alle norme in materia di revocatoria fallimentare e ordinaria. Qual è l’utilità del trust nel passaggio generazionale?L’organizzazione del passaggio generazionale nelle famiglie imprenditoriali è, senza dubbio, uno dei più frequenti utilizzi del trust, strumento che, per le sue peculiari caratteristiche, ben si presta, infatti al raggiungimento dello scopo di suddividere il patrimonio tra i familiari dell’imprenditore e, se occorre, per l’individuazione di colui o coloro che sono reputati più adatti per assumere il comando dell’impresa oggetto di passaggio generazionale. Nell’istituzione di un trust per il passaggio generazionale dell’impresa, viene affidata al trustee la proprietà dell’impresa o meglio la gestione della proprietà e questo permette di mantenere l’unità degli assetti proprietari. I beneficiari saranno: – per quanto concerne le rendite, lo stesso imprenditore e i suoi familiari; – per quanto riguarda l’attribuzione finale dei beni, i suoi discendenti in ragione di ciò che è stato stabilito nell’atto istitutivo di trust.
Il Trust (prima parte)
Gli strumenti di protezione del patrimonio L’istituto del trust trova legittimazione nell’ordinamento giuridico italiano a seguito dell’adesione dell’Italia alla Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985 resa esecutiva ed in vigore dal 1 gennaio 1992. Per trust si intendono: “I rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente, mediante atto tra vivi e mortis causa, qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico”. Secondo tale articolo, gli elementi essenziali del TRUST sono quattro: 1) L’atto: negozio giuridico istitutivo, inter vivos o mortis causa; 2) I soggetti: costituente o settlor da una parte, trustee e beneficiario dell’altra; 3) L’oggetto: beni posti sotto controllo; 4) La funzione: realizzazione di un interesse per il beneficiario o di un fine specifico. · I beni in Trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee, inoltre sono intestati a nome del trustee ovvero a nome di un’altra persona per conto del trustee · Il trustee ha il potere/dovere/onere, riguardo ai beni in trust di amministrare, gestire o disporre secondo i termini del Trust e secondo le norme particolari impostegli dalla legge; inoltre deve rendere contro della sua attività. Norma di completamento del quadro descrittivo appena delineato è la disposizione dell’articolo 2, ultimo comma, che puntualizza: · il costituente può conservare alcune prerogative · il trustee può essere titolare di alcuni diritti in qualità di beneficiario Il trust presuppone la presenza di un disponente (settlor) che trasferisce i beni che appartengono al proprio patrimonio ad un altro soggetto persona fisica o giuridica (trustee) che li dovrà amministrare e gestire al fine poi di trasferirli dopo un determinato periodo ad uno più beneficiari, o anche al fine di raggiungere uno scopo predefinito (ovvero un fine i cui tempi di definizione e le modalità di realizzazione siano già preventivamente stabiliti), sempre che non sia contrari all’ordine pubblico. Potrà essere prevista la figura di un guardiano del fondo (protector) per assicurare una corretta ed efficace amministrazione dei beni conferiti in trust ed il perseguimento reale dello scopo previsto. Quali sono le caratteristiche dei soggetti coinvolti? Disponente: nella prassi il disponente opera un conferimento irrevocabile, cosicché i beni confluiscono nel fondo in via definitiva, uscendo dalla disponibilità materiale e giuridica. Anche il controllo sull’operato del trustee è esercitato da soggetti diversi dal disponente (protector, beneficiario) così da scongiurare il rischio che il Trust possa essere considerato simulato e quindi nullo. Il trust può essere revocato: nell’atto istitutivo si indicano le circostanze al ricorrere delle quali può essere revocato e il soggetto che può revocarlo e nominare il nuovo trustee. Trustee: può essere una persona fisica (lo stesso disponente), un professionista di fiducia del disponente (settlor), o anche una persona giuridica. L’atto costitutivo del trust disciplina gli obblighi e i diritti del trustee e, in caso di pluralità di trustee, i modi di soluzione delle controversie. Se il trustee si comporta in modo infedele rispetto a quanto previsto nell’atto istitutivo e compie atti che non avrebbe potuto compiere, entro certi limiti, è possibile agire per annullamento di tali atti. Beneficiario: anche il beneficiario può essere una persona fisica (lo stesso disponente) o giuridica, un insieme di soggetti determinati anche genericamente e/o non ancora esistenti al momento della costituzione del trust. Il disponente istituendo il trust e conferendo in esso i propri beni perde la proprietà di tali bene a favore del trustee che ne diventa a tutti gli effetti proprietario. La segregazione patrimoniale è l’aspetto fondamentale che caratterizza il trust. I beni o diritti oggetto del trust rappresentano un patrimonio separato rispetto ai beni del disponente, del trustee e del beneficiario.
Società Fiduciarie e Intestazione Fiduciaria
Gli strumenti di protezione del patrimonio Le società fiduciarie sono state istituite con la legge 23 novembre 1939 n. 1966: “sono società fiduciarie e di revisione quelle che si propongono sotto forma di impresa, di assumere l’amministrazione dei beni per conto di terzi, l’organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni”. L’intestazione fiduciaria sorge con un contratto di mandato in base al quale un soggetto (il fiduciante) trasferisce un diritto ad un altro soggetto (il fiduciario). Con l’intestazione fiduciaria, la società fiduciaria ha il compito di amministrare in modo professionale, in trasparenza e riservatezza, per conto del fiduciante, il suo patrimonio: · la società fiduciaria opera in nome proprio ma nell’esclusivo interesse del fiduciante; · la proprietà del patrimonio rimane del fiduciante mentre il fiduciario agisce in base alle direttive impartite dal primo. Il fiduciario assume quindi la veste di mero intestatario nei confronti dei terzi con cui interagisce per conto del fiduciante stesso. Con l’evoluzione dei mercati e delle tecniche di amministrazione e gestione dei patrimoni, si sono venute a delineare e a consolidare, in funzione dei poteri conferiti alla società fiduciaria e dunque delle modalità concrete di svolgimento delle attività, due differenti tipologie di amministrazione: Amministrazione statica: detta anche Fiduciaria di Amministrazione, ha come ruolo principale la gestione e la conservazione del patrimonio del fiduciante garantendo l’esercizio dei diritti inerenti ai beni, l’esecuzione di obbligazioni e transazioni. Amministrazione dinamica: detta anche Fiduciaria di Gestione, ha come attività principale la valorizzazione del patrimonio del fiduciante mediante operazioni in valori mobiliari di investimenti e disinvestimento sotto la vigilanza della Consob e di Banca di Italia. L’intestazione fiduciaria garantisce la riservatezza a chi voglia effettuare un’operazione o detenere un bene senza comparire, anche per semplice misura di sicurezza passiva. La spersonalizzazione della proprietà dei beni fiduciati, derivante dalla intestazione a nome del fiduciario, ha quindi l’effetto di offrire riservatezza riguardo l’identità dell’effettivo titolare. Chiaramente questa protezione non risulta efficace qualora l’intestazione fiduciaria sia contraria ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico. Il mandato fiduciario non è perciò uno strumento di separazione del patrimonio. È esclusivamente uno strumento di costituzione di un patrimonio amministrato in forma anonima. L’intestazione fiduciaria può essere quindi considerata una soluzione molto utile in tutti i casi in cui è opportuno, al fine di proteggere il patrimonio, non far conoscere a terzi il possesso di un determinato bene o di una determinata attività. In virtù del rapporto fiduciario, si attua una protezione indiretta dei beni derivante dall’anonimato circa l’effettivo titolare degli stessi e dal vincolo di riservatezza a cui è tenuta la fiduciaria. L’intestazione fiduciaria può risultare uno strumento utile quando: – quando si vuole attivare una protezione indiretta dei beni derivante dall’anonimato circa l’effettivo titolare degli stessi e dal vincolo di riservatezza a cui è tenuta la fiduciaria; – quando il fiduciante vuole mantenere una visione unitaria (e il controllo) del patrimonio complessivo aggregando, grazie all’unicità dell’intestatario, i segmenti affidati ai vari intermediari finanziari; – come strumento di organizzazione del trasferimento generazionale: con il mandato fiduciario e con il conferimento alla fiduciaria di istituzioni specifiche si può tra l’altro: · prevedere la continuità gestionale; · stabilire un’eventuale attribuzione specifica di diritti ai diversi componenti il nucleo familiare; · attribuire fondi indisponibili. Tutto ciò nel rispetto dei divieti dei patti successori e delle quote di legittima.