Buongiorno, come di consueto diamo uno sguardo ai mercati. MERCATI AZIONARI EUROPA. In Europa, l’indice MSCI Europe ha chiuso invariato. La stagione delle trimestrali è proseguita confermando un momento positivo per gli utili societari. Tuttavia, il perdurante stallo nei negoziati tra Stati Uniti e Iran, la chiusura dello Stretto di Hormuz e il rincaro del petrolio hanno frenato l’entusiasmo dei mercati. Tra i principali indici azionari, il DAX tedesco ha guadagnato lo 0,7%, mentre il FTSE MIB italiano è salito dell’1,2%. In calo il CAC 40 francese, che ha ceduto lo 0,5%, mentre il FTSE 100 britannico è rimasto sostanzialmente invariato con una flessione dello 0,04%. La maggior parte delle borse europee, con l’eccezione di quella di Londra, è rimasta chiusa venerdì in occasione della Festa dei Lavoratori. Nella riunione di giovedì, la Banca Centrale Europea ha mantenuto invariato al 2% il tasso sui depositi. I membri del Consiglio Direttivo hanno evidenziato che i rischi per l’economia dell’eurozona si sono “intensificati” a causa del conflitto in Medio Oriente; in tale scenario è stata discussa in maniera approfondita l’eventualità di un futuro rialzo dei tassi d’interesse. MERCATI AZIONARI ASIA In Asia, la borsa giapponese ha chiuso con una flessione dello 0,3%. L’accentuata volatilità valutaria è stata la nota caratteristica dell’ultima settimana, con forte rimbalzo dello JPY che è stato attribuito a un intervento da parte della autorità. Allo stesso tempo, anche l’evoluzione delle aspettative sulla politica della BoJ ha influenzato i mercati: la banca centrale ha mantenuto i tassi invariati, segnalando tuttavia un prossimo inasprimento della politica monetaria. MERCATI AZIONARI AMERICA In USA, i mercati azionari hanno ignorato il susseguirsi di notizie, talvolta contrastanti, sul conflitto in Medio Oriente e l’atteggiamento inaspettatamente restrittivo emerso dall’ultima riunione della Federal Reserve, mettendo a segno solidi rialzi nella maggior parte dei principali indici. I titoli a grande capitalizzazione hanno superato i titoli minori, mentre lo stile value ha battuto il comparto growth, grazie anche al nuovo rincaro del petrolio che ha dato slancio al settore energetico. L’indice S&P 500 ha chiuso il mese di aprile con un rendimento superiore al 10%, registrando la sua miglior performance mensile dal novembre 2020. A sostenere i progressi delle borse sono stati gli utili aziendali. In particolare, utili migliori delle attese sono stati pubblicati da alcune tra le maggiori società legate allo sviluppo dell’intelligenza artificiale quali Alphabet, Amazon e Microsoft. Solo i risultati di Meta sono stati accolti negativamente dal mercato per il rialzo della stima sugli investimenti nel corso dell’anno. Questo slancio ha compensato il timore che i prezzi elevati dell’energia e delle materie prime possano frenare la crescita futura. Le quotazioni del greggio sono rimaste volatili, con il West Texas Intermediate che ha chiuso la settimana in rialzo di oltre il 7%. FOREX Sul mercato valutario il dollaro è rimasto stabile nei confronti dell’euro mentre ha perso leggermente terreno nei confronti di un paniere più allargato di valute di Paesi sviluppati (-0,4%). COMMODITIES Ha guadagnato invece nei confronti dei Paesi emergenti (+0,2%). Nel mercato delle commodities l’oro è sceso a quota 4.614 USD/oncia (-2,0%). In aumento i prezzi del petrolio (+8,0%) mentre risultano in calo quelli dei metalli industriali (-1,5%). Agenda Vediamo ora i principali avvenimenti della settimana che potrebbero influenzare i mercati: Mercoledì Alle 16:30 gli Stati Uniti rilasceranno il dato relativo alle scorte di petrolio greggio Giovedì Alle 14:30 negli Stati Uniti saranno rilasciate le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione Venerdì alle 09:00 in Zona Euro è atteso il discorso della Presidente della BCE Lagarde Lunedì 11 maggio Alle 16:00 gli Stati Uniti rilasceranno il dato relativo alle vendite di abitazioni esistenti Martedì 12 maggio Alle 14:30 gli Stati Uniti rilasceranno l’IPC
Agenda Settimanale
Commento Mensile
📕 Commento Mensile QUADRO MACROECONOMICO A marzo il contesto economico globale è stato fortemente influenzato dall’intensificarsi del conflitto in Medio Oriente, che ha messo sotto pressione le principali rotte energetiche e commerciali. Le difficoltà di transito nelle aree chiave del Golfo hanno inciso sui costi di approvvigionamento di energia e trasporti, accrescendo l’incertezza sulle prospettive di crescita, soprattutto per le economie più dipendenti dalle importazioni. Sul fronte commerciale, è rimasto operativo il dazio globale USA del 10%, mentre l’Unione Europea ha riattivato il percorso di ratifica dell’accordo con Washington, accompagnandolo a meccanismi di tutela volti a contenere il rischio di nuove tensioni e a preservare la stabilità degli scambi internazionali. STATI UNITI Il PIL per il 4Q25 è stato rivisto al ribasso dall’1,4% (prima lettura) allo 0,7% t/t ann., penalizzato dal forte calo della spesa pubblica legato allo shutdown federale, ma anche da un calo della spesa dei consumatori e degli investimenti delle imprese. Dopo lo shock temporaneo causato dagli scioperi, il mercato del lavoro è rimasto solido: a marzo il numero di occupati è aumentato di 178 mila unità, e la disoccupazione è scesa al 4,3%. Sul fronte della fiducia, l’indice a cura del Conference Board è risalito a marzo a 91,8, con un miglioramento delle condizioni correnti, mentre la componente delle aspettative future è rimasta debole, risentendo del timore di maggiori pressioni sui costi energetici e sul potere d’acquisto delle famiglie. La Fed ha mantenuto invariati i tassi tra il 3,50% e il 3,75%, EUROPA Nel 4Q25 il PIL è cresciuto dello 0,2% t/t, L’espansione è stata trainata principalmente dalla domanda interna, con un contributo positivo dei consumi delle famiglie e, in misura minore, della spesa pubblica e degli investimenti, mentre il commercio estero ha fornito un apporto negativo. A marzo i leading indicators hanno segnalato un lieve rallentamento: il PMI composito è sceso a 50,5, guidato dal calo dei servizi (50,1), parzialmente compensato dalla resilienza della manifattura, in area espansiva a 51,4. Il CPI a marzo è risalito al 2,5% a/a, spinto dall’aumento dei prezzi energetici. Nel meeting di marzo la BCE ha mantenuto il tasso di riferimento al 2,0%, ma ha rivisto al rialzo le previsioni sull’inflazione per il 2026 dall’1,9% al 2,6% GIAPPONE Il dato finale sul PIL giapponese per il 4Q25 ha mostrato una crescita dello 0,3% t/t, superiore alla stima preliminare dello 0,1%. La ripresa è stata trainata dagli investimenti (+1,2% t/t) e, in misura più contenuta, dai consumi privati (+0,3%), sostenuti da misure fiscali volte ad attenuare l’impatto del caro vita, mentre il contributo del commercio estero è rimasto nullo. Il CPI è sceso dall’1,5% all’1,3% a febbraio; l’inflazione alimentare è rimasta vicina ai minimi, complice un aumento più contenuto dei prezzi del riso, mentre i costi energetici sono rimasti in territorio negativo. La BOJ ha mantenuto invariati i tassi di riferimento allo 0,75%. CINA L’economia cinese continua a mostrare segnali contrastanti sul fronte congiunturale. L’inflazione è tornata a salire a febbraio all’1,3% a/a dallo 0,2% precedente, riflettendo soprattutto fattori stagionali e un rimbalzo dei prezzi alimentari. Il PMI composito è sceso a 52,5 a marzo dal 53,9 di febbraio. Sia la produzione manifatturiera (da 53,0 a 51,4) sia l’attività dei servizi (da 53,8 a 52,8) hanno perso slancio, con nuovi ordini in crescita al ritmo più debole degli ultimi tre mesi e una domanda estera in aumento ad un ritmo piuttosto moderato. Il surplus commerciale ha raggiunto USD 214 mld nei primi due mesi dell’anno, riflettendo una forte crescita delle esportazioni. OUTLOOK Il contesto attuale si colloca in una fase di transizione delicata, in cui gli investitori sono chiamati a bilanciare segnali contrastanti. Da un lato, le iniziative diplomatiche in corso alimentano un cauto ottimismo su una progressiva attenuazione delle tensioni in Medio Oriente e su una normalizzazione delle frizioni energetiche; dall’altro, la persistente fluidità del quadro geopolitico mantiene elevato il livello di incertezza e frena la normalizzazione del sentiment di mercato. Nello scenario di base, il proseguimento della crescita globale non viene messo in discussione: le interruzioni energetiche sono considerate temporanee e assorbibili, senza effetti dirompenti sugli equilibri macroeconomici. Le principali incognite si spostano invece sui percorsi di politica monetaria, con le banche centrali chiamate a gestire uno shock di offerta in presenza di un ciclo ancora resiliente. In questo contesto, i mercati sembrano iniziare a prezzare uno scenario più stagflattivo rispetto al recente passato, caratterizzato da una minore visibilità su inflazione e tassi più che da un reale deterioramento delle prospettive di crescita. L’outlook resta quindi coerente con un equilibrio precario, in cui segnali di distensione e rischi residui convivono, rendendo centrale un monitoraggio costante dell’evoluzione geopolitica e delle reazioni di policy. CRESCITA ECONOMICA L’economia globale continua a mostrare una crescita moderata ma resiliente, sostenuta da politiche fiscali espansive, da un ciclo degli investimenti favorevole – in particolare nell’IA – e da consumi che, pur normalizzandosi, restano solidi nelle principali economie avanzate. Le tensioni in Medio Oriente hanno innalzato l’incertezza, senza configurare una rottura dello scenario, seppur con un profilo più fragile. Un blocco temporaneo delle forniture energetiche attraverso lo Stretto di Hormuz non compromette strutturalmente l’offerta globale se contenute nel tempo. In questa ipotesi, lo scenario di crescita è coerente con le previsioni OCSE, che indicano un’espansione dell’economia mondiale prossima al 3% nel biennio 2026‑27. Le diverse aree mostrano una capacità eterogenea di assorbire lo shock: negli USA l’autosufficienza energetica e la solidità della domanda interna preservano la crescita; nell’Eurozona la maggiore dipendenza energetica accresce la vulnerabilità; in Cina, la diversificazione del mix energetico e il supporto delle politiche economiche ne attenuano l’impatto. INFLAZIONE L’inflazione globale resta inserita in un percorso di graduale rientro, pur con differenze tra aree economiche. Le tensioni in Medio Oriente incidono prevalentemente attraverso il canale energetico, ma nello scenario di base di uno shock temporaneo sull’offerta non modificano il quadro di fondo, ipotizzando un impatto non persistente sui prezzi. Negli Stati Uniti, l’aumento dei prezzi dell’energia può rallentare il processo di disinflazione, più che invertirlo: la maggiore autosufficienza energetica e il trend
Idea Pensione
Idea Pensione: L’importanza di un’educazione previdenziale Idea Pensione – L’Italia è un paese caratterizzato da bassissimi livelli di natalità, costante invecchiamento della popolazione e bassi tassi di occupazione ed è per questo che per garantire crescita e stabilità occorre puntare sulla qualità del capitale umano. La crisi economica e le politiche di contenimento dei costi della spesa pubblica hanno determinato un forte aumento del rischio occupazionale e pensionistico e in particolare del rischio legato al sostentamento della popolazione lavorativa. Tutto il complesso di politiche pubbliche deputate al miglioramento delle condizioni di vita delle persone risultano essere estremamente squilibrate a favore dei settori più anziani della popolazione con una scarsa attenzione alle generazioni più giovani che ricevono investimenti sempre minori. A ciò si aggiunge il mutamento dello scenario previdenziale. Nel passato la pensione era commisurata all’ultimo livello retributivo. Oggi si utilizza il metodo contributivo. Facendo una previsione di ciò che accadrà possiamo tranquillamente dire che nel 2036 chi andrà in pensione con l’ultima retribuzione di 2500€ riceverà un assegno pensionistico di circa 1450€, a fronte di un assegno di 2310€ di oggi. In più in passato oltre al flusso della pensione c’era anche il TFR che permetteva di integrare in maniera consistente l’assegno pensionistico. Oggi, a causa dei tassi a 0, il TFR non è in grado di integrare significativamente la pensione. Nel 1996 potevamo investire il TFR in Titoli di Stato al 10%, oggi abbiamo un rendimento dell’1%, del tutto inadeguato ad integrare il flusso pensionistico. Infine c’è un fattore di instabilità del posto di lavoro che incide negativamente sulla capacità di generare risparmio. Questa situazione impone a ogni cittadino di impegnarsi in prima persona per la costruzione e il sostegno del proprio futuro. Nasce l’esigenza di una “coscienza previdenziale” in grado di responsabilizzare i comportamenti individuali rispetto a uno scenario sociologico ed economico in continuo mutamento, per far sì che ognuno possa attingere alle proprie risorse riuscendo così a salvaguardare il proprio futuro pensionistico. Ma i dati sull’alfabetizzazione finanziaria dell’Italia non sono confortanti, il livello è ben lontano da quello della media dell’Ue. L’importanza di un’educazione previdenziale è riconducibile anche al fatto che chi è meglio in grado di capire la finanza è più probabile che investa in azioni e fondi e che riesca ad evitare esposizioni a alte forme di indebitamento. In un quadro come questo si fa sempre più importante l’acquisizione della consapevolezza dell’esistenza di una forma pensionistica complementare in cui il risparmiatore, dopo aver valutato esattamente la cifra da versare periodicamente, può analizzare costi e benefici per definire il proprio profilo di rischio e di rendimento. Dati di oggi testimoniano che nel 2016 l’andamento dei fondi pensione ha chiuso con rendimenti nettamente superiori al TFR lasciato in azienda. Inoltre, nonostante gli italiani a causa della crisi economica non riescano a mettere da parte granché, la Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) ha presentato dati secondo i quali le abitudini previdenziali degli italiani sono cambiate: a fine 2016 gli iscritti alla previdenza complementare erano 7,8 milioni, complice anche la deducibilità fiscale. Oggi vengono messi a disposizione dei lavoratori validi strumenti per poter effettuare in modo semplice e veloce l’analisi della propria posizione previdenziale per riuscire così a trovare soluzioni personalizzate ad ogni tipo di esigenza. Ad esempio esistono piani individuali pensionistici di tipo assicurativo, che prevedono di ottenere, al momento del pensionamento, una rendita vitalizia complementare alla pensione pubblica e che oltre al vantaggio della deducibilità fiscale, godono anche delle garanzie civilistiche proprie di tutti i contratti assicurativi, rappresentate in particolare dalla impignorabilità e insequestrabilità del patrimonio investito in una polizza assicurativa. In conclusione, nel passato ci si poteva permettere il lusso di non pianificare la propria pensione, oggi c’è la necessità di una pianificazione accurata e i clienti vanno accompagnati in questo percorso.
Il Patto di Famiglia
Gli strumenti di protezione del patrimonio Il patto di famiglia, introdotto nel codice civile nel 2006 con la modifica dell’art 458 del cc, rappresenta un`importante deroga al divieto di patti successori. L’art. 768 bis cc definisce l’istituto del patto di famiglia come quel contratto con cui un imprenditore trasferisce, in tutto in parte, l’azienda e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti. Il patto di famiglia è uno strumento utile a garantire il passaggio generazionale e la continuità di impresa. Il patto di famiglia consente, infatti, all’imprenditore di trasferire in vita l’azienda a uno o più suoi discendenti senza che il coniuge e gli altri legittimari possano, successivamente alla sua morte, mettere in discussione il patto, chiedendo collazione o riduzione. La legge prevede un regime agevolato per i trasferimenti di aziende familiari, effettuate anche tramite i patti di famiglia a favore dei discendenti, che si impegnino a continuare l’attività nei successivi cinque anni. Vediamo insieme un caso Un imprenditore di 60 anni è socio di maggioranza (80% di una s.r.l.) di un’azienda tessile. La moglie è responsabile della contabilità. Entrambi i figli sono coinvolti nell’azienda di famiglia: una, sposata e con un figlio, si occupa di finanza e controllo, l’altro, anch’esso sposato e con un figlio, si occupa della parte commerciale. L’azienda ha un patrimonio netto di 1.300.000 euro: è infatti proprietaria del fabbricato e dei macchinari di produzione. Fa parte del patrimonio di famiglia anche: • una villa in città del valore di un milione di euro e di due appartamenti di villeggiatura del valore complessivo di 700.000 euro. • un portafoglio finanziario di 800.000 euro investito prevalentemente in titoli di stato. Obiettivi di pianificazione: l’imprenditore vorrebbe pianificare il passaggio generazionale del suo patrimonio. Nutre qualche perplessità sulle capacità a garantire la continuità di impresa della figlia, sempre più assorbita dalle vicende familiari. QUALE POSSIBILE SOLUZIONE?L’imprenditore trasferisce con il patto di famiglia la maggioranza delle sue partecipazioni a favore di un figlio, compensando con donazioni di immobili e denaro la quota di legittima spettante all’altra figlia. La moglie rinuncia alla sua quota di legittima. Il patto di famiglia consente il trasferimento dell’impresa familiare in neutralità fiscale a condizione che il figlio mantenga il controllo della società per almeno 5 anni. Consente inoltre di prevenire potenziali conflitti tra i suoi figli all’apertura della sua successione, dal momento che quanto stabilito nel patto non potrà essere oggetto di azione di riduzione e di restituzione da parte dei suoi eredi.
Atti di Destinazione
Gli strumenti di protezione del patrimonio Gli atti di destinazione sono stati introdotti nel nostro ordinamento nel 2006 con l’articolo 2645-ter del Codice Civile. Con l’introduzione di tale articolo, è stato sancito che, mediante atto pubblico, determinati beni immobili e mobili registrati possono essere destinati “alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela” per una durata non superiore a novant’anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria. Secondo quanto previsto, stabilendo su determinati beni il vincolo di destinazione si ottiene l’effetto di isolare questi beni dal patrimonio “generale” del soggetto che ne è titolare, in modo da destinarli al perseguimento del fine per il quale l’atto di destinazione è statoistituito. I beni “vincolati” e i loro frutti sono sottratti a qualsiasi azione esecutiva che non dipenda da debiti assunti proprio con riferimento al vincolo stesso. In altre parole, imprimendo ad alcuni beni un vincolo di destinazione, un soggetto può creare un patrimonio separato rispetto a quello generale di cui sia titolare. CASO 1 Un padre, imprenditore, intende garantire al figlio una dimora certa per quando non ci sarà più. Preoccupato per il futuro del figlio istituisce su un immobile il vincolo destinato all’abitazione del figlio. I creditori dell’imprenditore non potranno rivalersi sull’immobile vincolato a favore del figlio. CASO 2 Un signore che convive con la propria compagna istituisce un vincolo su di un immobile a favore di quest’ultima, per tutta la durata della sua vita per garantirle una abitazione. I creditori del compagno non potranno aggredire l’immobile. CASO 3 Un nonno intende tutelare il proprio nipote e istituisce un vincolo su un immobile a favore di quest’ultimo in modo che con l’affitto possa sostenersi durante gli studi. I creditori del nonno non potranno rivalersi sull’immobile. CASO 4 Una signora anziana intende tutelare la propria badante e istituisce a favore della badante il vincolo di destinazione su un proprio immobile per tutta la sua vita, per garantirle un’abitazione. I creditori dell’anziana signora non potranno rivalersi sull’immobile.
Il Fondo Patrimoniale
Gli strumenti di protezione del patrimonio Il fondo patrimoniale, introdotto con la riforma di famiglia del 1975, è lo strumento previsto dal nostro codice civile (artt. 167 e ss.) per assicurare alla famiglia fondata sul matrimonio la tutela dei beni destinati a soddisfare i bisogni della famiglia da possibili aggressioni da parte di terzi. Il fondo patrimoniale è una convenzione (stipulata mediante atto notarile) mediante la quale viene attribuita ad alcuni beni una specifica destinazione. Attraverso la costituzione del fondo, i beni che ne fanno parte vengono destinati all’esclusivo soddisfacimento dei bisogni della famiglia (come quelli di contribuzione, assistenza e mantenimento). Sui beni facenti parte del fondo, quindi, viene costituito un vincolo giuridico in grado di proteggere il patrimonio familiare. Possiamo così riassumere i principali vantaggi del fondo patrimoniale: 1. attraverso il fondo, i coniugi possono destinare, vincolandoli, determinati beni per il benessere e il sostentamento della famiglia. In questo modo, sia i beni che i frutti che ne derivano, rimangono interni alla famiglia e non possono essere utilizzati per scopi estranei al sostentamento del nucleo familiare 2. il fondo costituisce un patrimonio separato e pertanto sui beni oggetto del fondo non è possibile agire in nessun modo forzatamente. Gli stessi coniugi non possono disporre dei beni costituenti il fondo se non per scopi legati agli interessi della famiglia e nemmeno i creditori possono soddisfare i propri diritti rivalendosi sui beni del fondo per motivi estranei ai bisogni della famiglia. Ne consegue che, se il debito non ha rapporti con i bisogni della famiglia, gli eventuali creditori non potranno soddisfarli sui beni del fondo. 3. Nella pratica, il fondo è principalmente utilizzato per difendere i beni della famiglia da eventuali pignoramenti promossi dai creditori per debiti sorti nello svolgimento dell’attività lavorativa eventualmente svolta dai coniugi. Infatti, in base al codice civile, i creditori dei coniugi non possono ipotecare, pignorare e vendere i beni oggetto del fondo se il debito contratto dal debitore è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia o comunque per i debiti che i creditori sapevano essere stati contratti per scopi estranei ai suddetti bisogni. Vediamo insieme un caso: Un dottore commercialista è sposato in comunione dei beni con un’impiegata statale. Hanno due figli poco più che ventenni, entrambi neolaureati in cerca di occupazione. Il commercialista vorrebbe proteggere il suo patrimonio immobiliare, costituito dalla bellissima villa in cui vive con la famiglia e da una casa al mare, da eventuali cause di risarcimento danni derivanti dall’esercizio della sua professione. QUALE POSSIBILE SOLUZIONE?Il fondo patrimoniale gli consentirà di proteggere il suo patrimonio immobiliare. Ø Affinché il fondo patrimoniale sia opponibile alle ragioni dei suoi creditori futuri è necessario che la sua costituzione e le sue eventuali modifiche debbano essere annotati a margine dell’atto di matrimonio conservato nei registri del Comune in cui il matrimonio è stato celebrato. In particolare devono essere indicati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti. Ø Sarà poi necessario trascrivere il vincolo di destinazione imposto ai beni immobili nei registri immobiliari. Ø A completamento della strategia di tutela patrimoniale si suggerisce il cambiamento di regime patrimoniale a favore di quello di separazione dei beni. Il Fondo Patrimoniale
Il Trust
QUALE POSSIBILE SOLUZIONE? In questo caso ha senso correre al Trust in quanto l’effetto segregativo consente di isolare economicamente e giuridicamente un certo bene per destinarlo alla soddisfazione di un certo interesse non tutelato del nostro ordinamento. CASO 2 – UNA MAMMA IN ANSIA PER IL SUO PATRIMONIOUna signora nel corso della sua vita ha donato parte dei suoi beni al figlio, soggetto scialacquatore dedito solo alla bella vita. Ora ha deciso di proteggere i restanti sui beni (immobili, denaro e opere d’arte), corrispondenti alla quota disponibile del suo patrimonio, dalla loro caduta in successione al figlio scialacquatore. Inoltre intende realizzare anche i seguenti desideri: che i beni siano destinati alla nipotina, per sostenerla negli studi o per iniziare una professione, e che sino ad allora siano gestiti in modo oculato; che sino a che la signora sarà in vita i redditi prodotti dai beni saranno accumulati e le saranno, eventualmente, attribuiti per quella parte necessaria ad integrare il suo reddito in caso di necessità mediche; che il figlio sia aiutato, ma solo in caso di gravi motivi di salute e che possa continuare ad abitare per tutta la vita in uno degli immobili. QUALE POSSIBILE SOLUZIONE? Il Trust protegge il patrimonio della signora da eventuali aggressioni patrimoniali e consente, alla sua morte, di tutelare la nipotina. Sarà infatti il trustee, secondo le istruzioni ricevute, a garantirle una rendita necessaria a completare il suo percorso universitario o per l’avvio della professione. Allo stesso tempo, la signora si tutela nel caso in cui dovesse avere necessità di attingere dal suo patrimonio in presenza di malattie invalidanti. CASO 3 – UN PADRE PREVIDENTEUn professionista, medico chirurgo quarantenne, vuole destinare alcuni dei suoi beni (denaro, immobili e quote societarie) per esigenze di vita future della famiglia e di sua figlia, ora minorenne. Oltre a ciò vuole realizzare anche i seguenti ulteriori desideri: a) che i redditi derivanti dai beni siano accumulati ed impiegati per le esigenze di vita della famiglia; b) che alcuni beni possano essere impiegati per le necessità di vita o mediche sue e di sua moglie, qualora non sia in grado di farvi fronte con il proprio reddito; c) che uno degli immobili (la casa di campagna) sia goduto dai suoi discendenti, ma che possa mai essere venduto (tranne in casi eccezionali da lui previsti), in quanto appartiene alla sua famiglia da generazioni. QUALE POSSIBILE SOLUZIONE? In questo caso il Trust consente di realizzare gli obiettivi di tutela e trasferimento del patrimonio di famiglia. Conferendo nel Trust il proprio patrimonio immobiliare, finanziario e societario, il medico da un lato lo protegge dai rischi professionali e dall’altro ne garantisce la continuità nel tempo. Sarà inoltre possibile stabilire che un immobile al quale il medico è particolarmente legato, sia goduto dai suoi discendenti ma anche dagli stessi non possa mai essere venduto. patrimonio di famiglia CASO 1 – UNA NONNA PREOCCUPATAUna nonna ha un nipote diversamente abile, figlio della figlia scomparsa dandola alla luce. La nonna ha sempre contribuito economicamente alle esigenze del nipote. Qualcuno le ha suggerito di sottoscrivere una polizza vita a copertura delle esigenze del nipote, ma la nonna non era convinta della soluzione in quanto: 1 Vuole evitare che: · alla sua morte, la somma pagata dalla compagnia assicuratrice venga erogata, anche solo nella forma di rendita, al nipote disabile, perché non sarebbe in grado di gestirla; · la somma venga erogata ad altri soggetti, in quanto questi non avrebbero alcun vincolo giuridico di destinazione circa il suo impiego a favore del nipote e potrebbero liberamente disporne; · la somma pervenga al padre del disabile, in quanto la nonna non ripone alcuna fiducia in lui, il quale, tra l’altro, è in procinto di risposarsi. 2 Vesidera che:· la somma giunga al nipote disabile poco alla volta e secondo i criteri che lei ha sempre ritenuto giusti; · sia impiegata per sostenere le necessità di vita del nipote disabile; · alla morte del disabile, quanto residuerà della somma vada ai suoi fratelli QUALE POSSIBILE SOLUZIONE? In questo caso ha senso correre al Trust in quanto l’effetto segregativo consente di isolare economicamente e giuridicamente un certo bene per destinarlo alla soddisfazione di un certo interesse non tutelato del nostro ordinamento. CASO 2 – UNA MAMMA IN ANSIA PER IL SUO PATRIMONIOUna signora nel corso della sua vita ha donato parte dei suoi beni al figlio, soggetto scialacquatore dedito solo alla bella vita. Ora ha deciso di proteggere i restanti sui beni (immobili, denaro e opere d’arte), corrispondenti alla quota disponibile del suo patrimonio, dalla loro caduta in successione al figlio scialacquatore. Inoltre intende realizzare anche i seguenti desideri: che i beni siano destinati alla nipotina, per sostenerla negli studi o per iniziare una professione, e che sino ad allora siano gestiti in modo oculato; che sino a che la signora sarà in vita i redditi prodotti dai beni saranno accumulati e le saranno, eventualmente, attribuiti per quella parte necessaria ad integrare il suo reddito in caso di necessità mediche; che il figlio sia aiutato, ma solo in caso di gravi motivi di salute e che possa continuare ad abitare per tutta la vita in uno degli immobili. QUALE POSSIBILE SOLUZIONE? Il Trust protegge il patrimonio della signora da eventuali aggressioni patrimoniali e consente, alla sua morte, di tutelare la nipotina. Sarà infatti il trustee, secondo le istruzioni ricevute, a garantirle una rendita necessaria a completare il suo percorso universitario o per l’avvio della professione. Allo stesso tempo, la signora si tutela nel caso in cui dovesse avere necessità di attingere dal suo patrimonio in presenza di malattie invalidanti. CASO 3 – UN PADRE PREVIDENTEUn professionista, medico chirurgo quarantenne, vuole destinare alcuni dei suoi beni (denaro, immobili e quote societarie) per esigenze di vita future della famiglia e di sua figlia, ora minorenne. Oltre a ciò vuole realizzare anche i seguenti ulteriori desideri: a) che i redditi derivanti dai beni siano accumulati ed impiegati per le esigenze di vita della famiglia; b) che alcuni beni possano essere impiegati per le necessità di vita o mediche sue e di sua moglie, qualora non sia in grado di farvi
Il Trust (seconda parte)
Gli strumenti di protezione del patrimonio Quali beni possono essere oggetto del Trust?Possono essere oggetto del trust tutti i beni facenti parte del patrimonio familiare e aziendale del disponente: · titoli di credito · conti bancari e somme di denaro · azioni di aziende di famiglia · quote di società immobiliari · preziosi e opere d’arte · quote di fondi comuni di investimento · azioni quotate in italia o all’estero · immobili (anche in nuda proprietà) I beni, a meno che l’atto istitutivo del trust ponga divieti in tal senso, possono essere alienati, ipotecati, dati in pegno, vincolati dal trustee per realizzare le finalità previste dall’atto medesimo. Se i beni conferiti in trust producono frutti (locazioni, partecipazioni in società che distribuiscono utili, ecc.) questi sono ricevuti dal trustee e il trust genera un reddito. L’atto istitutivo può prevedere che il trustee abbia l’obbligo, oppure la facoltà da esercitarsi a sua discrezione, di distribuire ai beneficiari quel reddito. Affinché si realizzi appieno la protezione del patrimonio conferito in trust è necessario che il conferente sia in bonis, ovvero non abbia una situazione patrimoniale patologica pregressa. Infatti anche gli atti di segregazione in trust di beni sono sottoposti alle norme in materia di revocatoria fallimentare e ordinaria. Qual è l’utilità del trust nel passaggio generazionale?L’organizzazione del passaggio generazionale nelle famiglie imprenditoriali è, senza dubbio, uno dei più frequenti utilizzi del trust, strumento che, per le sue peculiari caratteristiche, ben si presta, infatti al raggiungimento dello scopo di suddividere il patrimonio tra i familiari dell’imprenditore e, se occorre, per l’individuazione di colui o coloro che sono reputati più adatti per assumere il comando dell’impresa oggetto di passaggio generazionale. Nell’istituzione di un trust per il passaggio generazionale dell’impresa, viene affidata al trustee la proprietà dell’impresa o meglio la gestione della proprietà e questo permette di mantenere l’unità degli assetti proprietari. I beneficiari saranno: – per quanto concerne le rendite, lo stesso imprenditore e i suoi familiari; – per quanto riguarda l’attribuzione finale dei beni, i suoi discendenti in ragione di ciò che è stato stabilito nell’atto istitutivo di trust.
Il Trust (prima parte)
Gli strumenti di protezione del patrimonio L’istituto del trust trova legittimazione nell’ordinamento giuridico italiano a seguito dell’adesione dell’Italia alla Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985 resa esecutiva ed in vigore dal 1 gennaio 1992. Per trust si intendono: “I rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente, mediante atto tra vivi e mortis causa, qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico”. Secondo tale articolo, gli elementi essenziali del TRUST sono quattro: 1) L’atto: negozio giuridico istitutivo, inter vivos o mortis causa; 2) I soggetti: costituente o settlor da una parte, trustee e beneficiario dell’altra; 3) L’oggetto: beni posti sotto controllo; 4) La funzione: realizzazione di un interesse per il beneficiario o di un fine specifico. · I beni in Trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee, inoltre sono intestati a nome del trustee ovvero a nome di un’altra persona per conto del trustee · Il trustee ha il potere/dovere/onere, riguardo ai beni in trust di amministrare, gestire o disporre secondo i termini del Trust e secondo le norme particolari impostegli dalla legge; inoltre deve rendere contro della sua attività. Norma di completamento del quadro descrittivo appena delineato è la disposizione dell’articolo 2, ultimo comma, che puntualizza: · il costituente può conservare alcune prerogative · il trustee può essere titolare di alcuni diritti in qualità di beneficiario Il trust presuppone la presenza di un disponente (settlor) che trasferisce i beni che appartengono al proprio patrimonio ad un altro soggetto persona fisica o giuridica (trustee) che li dovrà amministrare e gestire al fine poi di trasferirli dopo un determinato periodo ad uno più beneficiari, o anche al fine di raggiungere uno scopo predefinito (ovvero un fine i cui tempi di definizione e le modalità di realizzazione siano già preventivamente stabiliti), sempre che non sia contrari all’ordine pubblico. Potrà essere prevista la figura di un guardiano del fondo (protector) per assicurare una corretta ed efficace amministrazione dei beni conferiti in trust ed il perseguimento reale dello scopo previsto. Quali sono le caratteristiche dei soggetti coinvolti? Disponente: nella prassi il disponente opera un conferimento irrevocabile, cosicché i beni confluiscono nel fondo in via definitiva, uscendo dalla disponibilità materiale e giuridica. Anche il controllo sull’operato del trustee è esercitato da soggetti diversi dal disponente (protector, beneficiario) così da scongiurare il rischio che il Trust possa essere considerato simulato e quindi nullo. Il trust può essere revocato: nell’atto istitutivo si indicano le circostanze al ricorrere delle quali può essere revocato e il soggetto che può revocarlo e nominare il nuovo trustee. Trustee: può essere una persona fisica (lo stesso disponente), un professionista di fiducia del disponente (settlor), o anche una persona giuridica. L’atto costitutivo del trust disciplina gli obblighi e i diritti del trustee e, in caso di pluralità di trustee, i modi di soluzione delle controversie. Se il trustee si comporta in modo infedele rispetto a quanto previsto nell’atto istitutivo e compie atti che non avrebbe potuto compiere, entro certi limiti, è possibile agire per annullamento di tali atti. Beneficiario: anche il beneficiario può essere una persona fisica (lo stesso disponente) o giuridica, un insieme di soggetti determinati anche genericamente e/o non ancora esistenti al momento della costituzione del trust. Il disponente istituendo il trust e conferendo in esso i propri beni perde la proprietà di tali bene a favore del trustee che ne diventa a tutti gli effetti proprietario. La segregazione patrimoniale è l’aspetto fondamentale che caratterizza il trust. I beni o diritti oggetto del trust rappresentano un patrimonio separato rispetto ai beni del disponente, del trustee e del beneficiario.
Società Fiduciarie e Intestazione Fiduciaria
Gli strumenti di protezione del patrimonio Le società fiduciarie sono state istituite con la legge 23 novembre 1939 n. 1966: “sono società fiduciarie e di revisione quelle che si propongono sotto forma di impresa, di assumere l’amministrazione dei beni per conto di terzi, l’organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni”. L’intestazione fiduciaria sorge con un contratto di mandato in base al quale un soggetto (il fiduciante) trasferisce un diritto ad un altro soggetto (il fiduciario). Con l’intestazione fiduciaria, la società fiduciaria ha il compito di amministrare in modo professionale, in trasparenza e riservatezza, per conto del fiduciante, il suo patrimonio: · la società fiduciaria opera in nome proprio ma nell’esclusivo interesse del fiduciante; · la proprietà del patrimonio rimane del fiduciante mentre il fiduciario agisce in base alle direttive impartite dal primo. Il fiduciario assume quindi la veste di mero intestatario nei confronti dei terzi con cui interagisce per conto del fiduciante stesso. Con l’evoluzione dei mercati e delle tecniche di amministrazione e gestione dei patrimoni, si sono venute a delineare e a consolidare, in funzione dei poteri conferiti alla società fiduciaria e dunque delle modalità concrete di svolgimento delle attività, due differenti tipologie di amministrazione: Amministrazione statica: detta anche Fiduciaria di Amministrazione, ha come ruolo principale la gestione e la conservazione del patrimonio del fiduciante garantendo l’esercizio dei diritti inerenti ai beni, l’esecuzione di obbligazioni e transazioni. Amministrazione dinamica: detta anche Fiduciaria di Gestione, ha come attività principale la valorizzazione del patrimonio del fiduciante mediante operazioni in valori mobiliari di investimenti e disinvestimento sotto la vigilanza della Consob e di Banca di Italia. L’intestazione fiduciaria garantisce la riservatezza a chi voglia effettuare un’operazione o detenere un bene senza comparire, anche per semplice misura di sicurezza passiva. La spersonalizzazione della proprietà dei beni fiduciati, derivante dalla intestazione a nome del fiduciario, ha quindi l’effetto di offrire riservatezza riguardo l’identità dell’effettivo titolare. Chiaramente questa protezione non risulta efficace qualora l’intestazione fiduciaria sia contraria ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico. Il mandato fiduciario non è perciò uno strumento di separazione del patrimonio. È esclusivamente uno strumento di costituzione di un patrimonio amministrato in forma anonima. L’intestazione fiduciaria può essere quindi considerata una soluzione molto utile in tutti i casi in cui è opportuno, al fine di proteggere il patrimonio, non far conoscere a terzi il possesso di un determinato bene o di una determinata attività. In virtù del rapporto fiduciario, si attua una protezione indiretta dei beni derivante dall’anonimato circa l’effettivo titolare degli stessi e dal vincolo di riservatezza a cui è tenuta la fiduciaria. L’intestazione fiduciaria può risultare uno strumento utile quando: – quando si vuole attivare una protezione indiretta dei beni derivante dall’anonimato circa l’effettivo titolare degli stessi e dal vincolo di riservatezza a cui è tenuta la fiduciaria; – quando il fiduciante vuole mantenere una visione unitaria (e il controllo) del patrimonio complessivo aggregando, grazie all’unicità dell’intestatario, i segmenti affidati ai vari intermediari finanziari; – come strumento di organizzazione del trasferimento generazionale: con il mandato fiduciario e con il conferimento alla fiduciaria di istituzioni specifiche si può tra l’altro: · prevedere la continuità gestionale; · stabilire un’eventuale attribuzione specifica di diritti ai diversi componenti il nucleo familiare; · attribuire fondi indisponibili. Tutto ciò nel rispetto dei divieti dei patti successori e delle quote di legittima.


