Buongiorno, come di consueto diamo uno sguardo ai mercati. MERCATI AZIONARI EUROPA. In Europa, i mercati azionari hanno chiuso la settimana con performance positive ma più contenute rispetto ai listini americani. L’MSCI Europe ha guadagnato circa lo 0,1%, avvicinandosi ai massimi storici di febbraio senza tuttavia riuscire a superarli, con il supporto del calo del Brent e delle speranze di risoluzione del conflitto in Medio Oriente. Il DAX ha guadagnato lo 0,9% nel corso della settimana, beneficiando di un dato sull’inflazione tedesca in calo al 2,6% annuo a maggio dal precedente 2,9%, che ha alimentato aspettative di un contesto di politica monetaria più favorevole. Il CAC 40 ha messo a segno un rialzo dello 0,8%, pur continuando a scontare un premio al rischio politico domestico che ne ha limitato la performance rispetto agli altri indici europei nel corso degli ultimi mesi. Il FTSE MIB ha registrato un progresso dell’1,1% consolidando i livelli raggiunti dopo il massimo storico toccato il 25 maggio sopra quota 50.000 punti. Il FTSE 100 ha chiuso in calo (-0,5%), penalizzato dal deterioramento del contesto macro nel Regno Unito, caratterizzato da una fiducia dei consumatori più debole e da vendite al dettaglio in rallentamento. MERCATI AZIONARI ASIA In Giappone, i mercati azionari hanno registrato un forte rimbalzo, con il Nikkei 225 che ha guidato i listini globali (+4,7%), raggiungendo nuovi massimi, sostenuto da tecnologia e clima geopolitico più favorevole. L’inflazione core di Tokyo è scesa all’1,3% annuo (minimo da 4 anni), ma il mercato continua a prezzare rialzi BoJ. Il Giappone ha confermato interventi sul mercato valutario per circa 73 miliardi di dollari tra il 28 aprile e il 27 maggio a sostegno dello JPY, il maggiore intervento trimestrale dal 2004, con la valuta che rimane comunque sotto pressione. MERCATI AZIONARI AMERICA In USA, i mercati azionari hanno chiuso la settimana in rialzo, con l’S&P 500 in guadagno dell’1,4%, il Nasdaq del 2,4% a 30.333,18, nuovo massimo storico, e il Dow Jones dello 0,9%. Il sentiment è stato sostenuto dalla combinazione tra de-escalation in Medio Oriente e dati macro migliori delle attese, pur a fronte di persistenti pressioni inflazionistiche. Il PCE di aprile ha mostrato un incremento mensile dello 0,4%, con inflazione headline al 3,8% annuo (massimo dal 2023) e core al 3,3%. Il rallentamento rispetto al mese precedente ha offerto sollievo ai mercati, che temevano un dato più elevato. La seconda stima del PIL del primo trimestre ha evidenziato una crescita annualizzata dell’1,6%, rivista al ribasso per effetto dello shock energetico legato al conflitto in Medio Oriente. I rialzi dei listini azionari sono stati guidati dal settore tecnologico, sostenuto dall’entusiasmo per l’intelligenza artificiale. Dell Technologies si è distinta con un rialzo del 32,8% venerdì 29 maggio, dopo aver pubblicato ricavi trimestrali di 43,84 miliardi di dollari — ampiamente superiori alle stime di consenso — e aver alzato le previsioni sull’onda della domanda legata all’AI. Microsoft ha contribuito in misura rilevante al progresso dell’S&P 500 con un guadagno settimanale del 7,6%. Micron Technology è stato un altro driver rilevante della settimana (+29%), superando la soglia di 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione e registrando la migliore performance mensile dal 1985. Goldman Sachs ha alzato il target dell’S&P 500 a 8.000 punti, citando utili in crescita trainati dall’AI. FOREX Sul mercato valutario, il dollaro si è svalutato rispetto all’euro (-0,5%) e anche nei confronti di un paniere più allargato di valute dei paesi sviluppati, con il Dollar Index in calo di circa 0,3% nella settimana, pur mantenendo un guadagno mensile dello 0,8% COMMODITIES Nel mercato delle commodities, il greggio ha subito un forte calo del 9,6% a 87,36 USD/barile, sulle notizie di un possibile accordo USA-Iran. L’oro ha chiuso a 4.540 USD/oncia (+0,7%) Agenda Vediamo ora i principali avvenimenti della settimana che potrebbero influenzare i mercati: Mercoledì Alle 16:30 gli Stati Uniti rilasceranno il dato relativo alle scorte di petrolio greggio Giovedì Alle 14:30 negli Stati Uniti sarà rilasciato il dato relativo alle richieste iniziali di sussidi di disoccupazione Venerdì Alle 14:30 gli Stati Uniti rilasceranno il tasso di disoccupazione
Agenda Settimanale
Commento Mensile
📕 Commento Mensile QUADRO MACROECONOMICO Ad aprile il quadro macroeconomico e geopolitico globale ha subito un ulteriore deterioramento, a seguito dell’escalation del conflitto tra Stati Uniti e Iran e della conseguente chiusura di fatto dello Stretto di Hormuz. In questo contesto, i principali istituti centrali hanno mantenuto i tassi invariati, ma con una comunicazione marcatamente più prudente, segnalando una ridotta visibilità sul percorso di disinflazione. Parallelamente, il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto al ribasso le stime di crescita globale per il 2026, evidenziando come lo shock energetico e l’aumento dell’incertezza geopolitica stiano incidendo in modo crescente su commercio, fiducia e condizioni finanziarie a livello globale. STATI UNITI Nel Q1 2026 il PIL è cresciuto del 2,0% t/t ann. con un contributo della spesa federale pari allo 0,56% grazie al rimbalzo dopo lo shutdown. Gli investimenti delle imprese in attrezzature sono aumentati dal 4,3% al 17,2% nel Q1, riflettendo la spesa per apparecchiature di elaborazione dati legate all’IA, in particolare computer e periferiche. Il CPI di marzo ha registrato un aumento del 3,3% a/a (+0,9% m/m), guidato dai prezzi energetici, mentre il CPI core si è attestato al 2,6% a/a. Sul fronte congiunturale, gli indici ISM di aprile si sono mantenuti sopra 50, con il manifatturiero a 54 punti, segnalando espansione e consumi sostenuti, come mostrano le vendite al dettaglio di marzo (+1,7% m/m). La Fed ha lasciato invariati i tassi nel range 3,50–3,75%, con otto voti a favore e quattro contrari. EUROPA Ad aprile il CPI è salito dal 2,6% al 3,0% a/a riflettendo principalmente l’aumento della componente energetica. Il PIL del primo trimestre ha mostrato una crescita marginale (+0,1% t/t). Il FMI ha rivisto al ribasso la crescita della zona euro a 1,1% nel 2026; in particolare nel 2026 per la Germania si attende una crescita dello 0,8% (-0,3% rispetto alle stime di gennaio), e per l’Italia dello 0,5% a causa della guerra. I PMI manifatturiero è salito a 52,2, riflettendo un anticipo degli approvvigionamenti lungo la filiera più che un reale rafforzamento della domanda finale. I servizi sono rimasti in contrazione (47,4), coerenti con consumi ancora fragili, come indicato dalle vendite al dettaglio in lieve calo a febbraio (-0,2% m/m). Ad aprile la BCE, ha lasciato invariati i tassi al 2% all’unanimità GIAPPONE L’inflazione core giapponese (al netto di alimentari freschi ed energia) si è attestata al 2,4% a/a a marzo, al di sopra dell’obiettivomdel 2% della BoJ. In tale contesto l’istituto centrale ha mantenuto i tassi invariati allo 0,75%, ma tre dei nove membri del consiglio hanno proposto di aumentare il costo del denaro a causa delle pressioni inflazionistiche derivanti dal conflitto in Medio Oriente. La produzione industriale è aumentata del 2,30% a/a ma è scesa dello 0,50% m/m, riflettendo la carenza di petrolio legata al conflitto, con la componente dei prodotti chimici in forte calo (-8,6% a/a). CINA Nel Q1 26 il PIL cinese è cresciuto del 5% a/a, sostenuto da manifattura ed esportazioni, nonostante la guerra in Iran. La produzione industriale è salita del 5,7% a marzo, mentre le vendite al dettaglio sono rallentate all’1,7% a/a (dal 2,8% dei primi due mesi), confermando la debolezza dei consumi. Il CPI è diminuito dall’1,30% all’1,0% mentre il PPI è tornato positivo (+0,5% a/a), indicando che l’aumento dei costi energetici resta concentrato a monte della catena produttiva. In questo contesto, la PBoC ad aprile ha mantenuto invariati i tassi LPR, riducendo l’urgenza di stimoli monetari, a fronte della riduzione dei rischi deflazionistici. OUTLOOK Il quadro macroeconomico globale continua a mostrare una crescita resiliente, seppur sempre più esposta a rischi esogeni di rilievo. La tenuta della tregua tra Iran e Stati Uniti appare infatti fragile, riducendo la probabilità di una rapida soluzione diplomatica e alimentando l’incertezza sulla normalizzazione dei flussi energetici. Questo contesto inizia a riflettersi in modo più visibile sui comportamenti di imprese e famiglie: le prime rafforzano la gestione delle scorte per contenere il rischio di interruzioni produttive, mentre le seconde adottano un approccio più prudente alle decisioni di spesa, con un deterioramento del sentiment particolarmente evidente in Europa. In parallelo, le banche centrali mantengono un atteggiamento cauto, valutando se l’impatto inflazionistico dello shock energetico abbia natura temporanea o più persistente e quali possano essere le implicazioni per l’attività economica. Sul fronte fiscale, le politiche restano nel complesso orientate al sostegno della crescita, sebbene in un contesto caratterizzato da livelli di indebitamento pubblico storicamente elevati. Nello scenario di base, la crescita globale rimane positiva e l’accelerazione dell’inflazione è considerata temporanea, alla luce di prospettive di soluzione negoziata che, allo stato attuale, non risultano escluse. Tuttavia, il rischio di uno scenario stagflattivo tende ad aumentare qualora si registrasse un’escalation delle tensioni e il blocco dei flussi energetici dovesse protrarsi. CRESCITA ECONOMICA Lo scenario di base prevede una crescita globale positiva ma in rallentamento, non compromessa in termini strutturali ma più fragile rispetto ai trimestri precedenti. La resilienza del ciclo è sostenuta da condizioni finanziarie favorevoli e dalla tenuta degli utili, soprattutto negli USA. In assenza di escalation, lo scenario continua ad escludere una recessione, con rischi al ribasso concentrati nelle economie importatrici di energia. L’economia statunitense mostra una maggiore resilienza, sostenuta dagli utili e dagli investimenti legati all’innovazione, pur con segnali di raffreddamento dei consumi. La crescita prospettica resta positiva, ma con rischi di indebolimento nel 2H2026. L’Eurozona appare più esposta allo shock energetico, con effetti su redditi reali e fiducia. I segnali congiunturali indicano una crescita contenuta, con servizi in rallentamento e una manifattura solo temporaneamente sostenuta da un anticipo degli ordini per i timori di rincari o interruzioni lungo le catene di approvvigionamento. INFLAZIONE Il percorso di disinflazione osservato nella seconda metà del 2025 si è interrotto in molte economie avanzate, a fronte di dinamiche dei prezzi divenute più persistenti e meno lineari. In questa fase, le pressioni inflazionistiche risultano ancora prevalentemente legate allo shock energetico, ma iniziano a emergere segnali di una graduale propagazione lungo la catena del valore, in particolare verso i beni intermedi e, con maggiore ritardo, i servizi. Negli Stati
Idea Pensione
Idea Pensione: L’importanza di un’educazione previdenziale Idea Pensione – L’Italia è un paese caratterizzato da bassissimi livelli di natalità, costante invecchiamento della popolazione e bassi tassi di occupazione ed è per questo che per garantire crescita e stabilità occorre puntare sulla qualità del capitale umano. La crisi economica e le politiche di contenimento dei costi della spesa pubblica hanno determinato un forte aumento del rischio occupazionale e pensionistico e in particolare del rischio legato al sostentamento della popolazione lavorativa. Tutto il complesso di politiche pubbliche deputate al miglioramento delle condizioni di vita delle persone risultano essere estremamente squilibrate a favore dei settori più anziani della popolazione con una scarsa attenzione alle generazioni più giovani che ricevono investimenti sempre minori. A ciò si aggiunge il mutamento dello scenario previdenziale. Nel passato la pensione era commisurata all’ultimo livello retributivo. Oggi si utilizza il metodo contributivo. Facendo una previsione di ciò che accadrà possiamo tranquillamente dire che nel 2036 chi andrà in pensione con l’ultima retribuzione di 2500€ riceverà un assegno pensionistico di circa 1450€, a fronte di un assegno di 2310€ di oggi. In più in passato oltre al flusso della pensione c’era anche il TFR che permetteva di integrare in maniera consistente l’assegno pensionistico. Oggi, a causa dei tassi a 0, il TFR non è in grado di integrare significativamente la pensione. Nel 1996 potevamo investire il TFR in Titoli di Stato al 10%, oggi abbiamo un rendimento dell’1%, del tutto inadeguato ad integrare il flusso pensionistico. Infine c’è un fattore di instabilità del posto di lavoro che incide negativamente sulla capacità di generare risparmio. Questa situazione impone a ogni cittadino di impegnarsi in prima persona per la costruzione e il sostegno del proprio futuro. Nasce l’esigenza di una “coscienza previdenziale” in grado di responsabilizzare i comportamenti individuali rispetto a uno scenario sociologico ed economico in continuo mutamento, per far sì che ognuno possa attingere alle proprie risorse riuscendo così a salvaguardare il proprio futuro pensionistico. Ma i dati sull’alfabetizzazione finanziaria dell’Italia non sono confortanti, il livello è ben lontano da quello della media dell’Ue. L’importanza di un’educazione previdenziale è riconducibile anche al fatto che chi è meglio in grado di capire la finanza è più probabile che investa in azioni e fondi e che riesca ad evitare esposizioni a alte forme di indebitamento. In un quadro come questo si fa sempre più importante l’acquisizione della consapevolezza dell’esistenza di una forma pensionistica complementare in cui il risparmiatore, dopo aver valutato esattamente la cifra da versare periodicamente, può analizzare costi e benefici per definire il proprio profilo di rischio e di rendimento. Dati di oggi testimoniano che nel 2016 l’andamento dei fondi pensione ha chiuso con rendimenti nettamente superiori al TFR lasciato in azienda. Inoltre, nonostante gli italiani a causa della crisi economica non riescano a mettere da parte granché, la Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) ha presentato dati secondo i quali le abitudini previdenziali degli italiani sono cambiate: a fine 2016 gli iscritti alla previdenza complementare erano 7,8 milioni, complice anche la deducibilità fiscale. Oggi vengono messi a disposizione dei lavoratori validi strumenti per poter effettuare in modo semplice e veloce l’analisi della propria posizione previdenziale per riuscire così a trovare soluzioni personalizzate ad ogni tipo di esigenza. Ad esempio esistono piani individuali pensionistici di tipo assicurativo, che prevedono di ottenere, al momento del pensionamento, una rendita vitalizia complementare alla pensione pubblica e che oltre al vantaggio della deducibilità fiscale, godono anche delle garanzie civilistiche proprie di tutti i contratti assicurativi, rappresentate in particolare dalla impignorabilità e insequestrabilità del patrimonio investito in una polizza assicurativa. In conclusione, nel passato ci si poteva permettere il lusso di non pianificare la propria pensione, oggi c’è la necessità di una pianificazione accurata e i clienti vanno accompagnati in questo percorso.
Il Patto di Famiglia
Gli strumenti di protezione del patrimonio Il patto di famiglia, introdotto nel codice civile nel 2006 con la modifica dell’art 458 del cc, rappresenta un`importante deroga al divieto di patti successori. L’art. 768 bis cc definisce l’istituto del patto di famiglia come quel contratto con cui un imprenditore trasferisce, in tutto in parte, l’azienda e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti. Il patto di famiglia è uno strumento utile a garantire il passaggio generazionale e la continuità di impresa. Il patto di famiglia consente, infatti, all’imprenditore di trasferire in vita l’azienda a uno o più suoi discendenti senza che il coniuge e gli altri legittimari possano, successivamente alla sua morte, mettere in discussione il patto, chiedendo collazione o riduzione. La legge prevede un regime agevolato per i trasferimenti di aziende familiari, effettuate anche tramite i patti di famiglia a favore dei discendenti, che si impegnino a continuare l’attività nei successivi cinque anni. Vediamo insieme un caso Un imprenditore di 60 anni è socio di maggioranza (80% di una s.r.l.) di un’azienda tessile. La moglie è responsabile della contabilità. Entrambi i figli sono coinvolti nell’azienda di famiglia: una, sposata e con un figlio, si occupa di finanza e controllo, l’altro, anch’esso sposato e con un figlio, si occupa della parte commerciale. L’azienda ha un patrimonio netto di 1.300.000 euro: è infatti proprietaria del fabbricato e dei macchinari di produzione. Fa parte del patrimonio di famiglia anche: • una villa in città del valore di un milione di euro e di due appartamenti di villeggiatura del valore complessivo di 700.000 euro. • un portafoglio finanziario di 800.000 euro investito prevalentemente in titoli di stato. Obiettivi di pianificazione: l’imprenditore vorrebbe pianificare il passaggio generazionale del suo patrimonio. Nutre qualche perplessità sulle capacità a garantire la continuità di impresa della figlia, sempre più assorbita dalle vicende familiari. QUALE POSSIBILE SOLUZIONE?L’imprenditore trasferisce con il patto di famiglia la maggioranza delle sue partecipazioni a favore di un figlio, compensando con donazioni di immobili e denaro la quota di legittima spettante all’altra figlia. La moglie rinuncia alla sua quota di legittima. Il patto di famiglia consente il trasferimento dell’impresa familiare in neutralità fiscale a condizione che il figlio mantenga il controllo della società per almeno 5 anni. Consente inoltre di prevenire potenziali conflitti tra i suoi figli all’apertura della sua successione, dal momento che quanto stabilito nel patto non potrà essere oggetto di azione di riduzione e di restituzione da parte dei suoi eredi.
Atti di Destinazione
Gli strumenti di protezione del patrimonio Gli atti di destinazione sono stati introdotti nel nostro ordinamento nel 2006 con l’articolo 2645-ter del Codice Civile. Con l’introduzione di tale articolo, è stato sancito che, mediante atto pubblico, determinati beni immobili e mobili registrati possono essere destinati “alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela” per una durata non superiore a novant’anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria. Secondo quanto previsto, stabilendo su determinati beni il vincolo di destinazione si ottiene l’effetto di isolare questi beni dal patrimonio “generale” del soggetto che ne è titolare, in modo da destinarli al perseguimento del fine per il quale l’atto di destinazione è statoistituito. I beni “vincolati” e i loro frutti sono sottratti a qualsiasi azione esecutiva che non dipenda da debiti assunti proprio con riferimento al vincolo stesso. In altre parole, imprimendo ad alcuni beni un vincolo di destinazione, un soggetto può creare un patrimonio separato rispetto a quello generale di cui sia titolare. CASO 1 Un padre, imprenditore, intende garantire al figlio una dimora certa per quando non ci sarà più. Preoccupato per il futuro del figlio istituisce su un immobile il vincolo destinato all’abitazione del figlio. I creditori dell’imprenditore non potranno rivalersi sull’immobile vincolato a favore del figlio. CASO 2 Un signore che convive con la propria compagna istituisce un vincolo su di un immobile a favore di quest’ultima, per tutta la durata della sua vita per garantirle una abitazione. I creditori del compagno non potranno aggredire l’immobile. CASO 3 Un nonno intende tutelare il proprio nipote e istituisce un vincolo su un immobile a favore di quest’ultimo in modo che con l’affitto possa sostenersi durante gli studi. I creditori del nonno non potranno rivalersi sull’immobile. CASO 4 Una signora anziana intende tutelare la propria badante e istituisce a favore della badante il vincolo di destinazione su un proprio immobile per tutta la sua vita, per garantirle un’abitazione. I creditori dell’anziana signora non potranno rivalersi sull’immobile.
Il Fondo Patrimoniale
Gli strumenti di protezione del patrimonio Il fondo patrimoniale, introdotto con la riforma di famiglia del 1975, è lo strumento previsto dal nostro codice civile (artt. 167 e ss.) per assicurare alla famiglia fondata sul matrimonio la tutela dei beni destinati a soddisfare i bisogni della famiglia da possibili aggressioni da parte di terzi. Il fondo patrimoniale è una convenzione (stipulata mediante atto notarile) mediante la quale viene attribuita ad alcuni beni una specifica destinazione. Attraverso la costituzione del fondo, i beni che ne fanno parte vengono destinati all’esclusivo soddisfacimento dei bisogni della famiglia (come quelli di contribuzione, assistenza e mantenimento). Sui beni facenti parte del fondo, quindi, viene costituito un vincolo giuridico in grado di proteggere il patrimonio familiare. Possiamo così riassumere i principali vantaggi del fondo patrimoniale: 1. attraverso il fondo, i coniugi possono destinare, vincolandoli, determinati beni per il benessere e il sostentamento della famiglia. In questo modo, sia i beni che i frutti che ne derivano, rimangono interni alla famiglia e non possono essere utilizzati per scopi estranei al sostentamento del nucleo familiare 2. il fondo costituisce un patrimonio separato e pertanto sui beni oggetto del fondo non è possibile agire in nessun modo forzatamente. Gli stessi coniugi non possono disporre dei beni costituenti il fondo se non per scopi legati agli interessi della famiglia e nemmeno i creditori possono soddisfare i propri diritti rivalendosi sui beni del fondo per motivi estranei ai bisogni della famiglia. Ne consegue che, se il debito non ha rapporti con i bisogni della famiglia, gli eventuali creditori non potranno soddisfarli sui beni del fondo. 3. Nella pratica, il fondo è principalmente utilizzato per difendere i beni della famiglia da eventuali pignoramenti promossi dai creditori per debiti sorti nello svolgimento dell’attività lavorativa eventualmente svolta dai coniugi. Infatti, in base al codice civile, i creditori dei coniugi non possono ipotecare, pignorare e vendere i beni oggetto del fondo se il debito contratto dal debitore è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia o comunque per i debiti che i creditori sapevano essere stati contratti per scopi estranei ai suddetti bisogni. Vediamo insieme un caso: Un dottore commercialista è sposato in comunione dei beni con un’impiegata statale. Hanno due figli poco più che ventenni, entrambi neolaureati in cerca di occupazione. Il commercialista vorrebbe proteggere il suo patrimonio immobiliare, costituito dalla bellissima villa in cui vive con la famiglia e da una casa al mare, da eventuali cause di risarcimento danni derivanti dall’esercizio della sua professione. QUALE POSSIBILE SOLUZIONE?Il fondo patrimoniale gli consentirà di proteggere il suo patrimonio immobiliare. Ø Affinché il fondo patrimoniale sia opponibile alle ragioni dei suoi creditori futuri è necessario che la sua costituzione e le sue eventuali modifiche debbano essere annotati a margine dell’atto di matrimonio conservato nei registri del Comune in cui il matrimonio è stato celebrato. In particolare devono essere indicati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti. Ø Sarà poi necessario trascrivere il vincolo di destinazione imposto ai beni immobili nei registri immobiliari. Ø A completamento della strategia di tutela patrimoniale si suggerisce il cambiamento di regime patrimoniale a favore di quello di separazione dei beni. Il Fondo Patrimoniale
Il Trust
QUALE POSSIBILE SOLUZIONE? In questo caso ha senso correre al Trust in quanto l’effetto segregativo consente di isolare economicamente e giuridicamente un certo bene per destinarlo alla soddisfazione di un certo interesse non tutelato del nostro ordinamento. CASO 2 – UNA MAMMA IN ANSIA PER IL SUO PATRIMONIOUna signora nel corso della sua vita ha donato parte dei suoi beni al figlio, soggetto scialacquatore dedito solo alla bella vita. Ora ha deciso di proteggere i restanti sui beni (immobili, denaro e opere d’arte), corrispondenti alla quota disponibile del suo patrimonio, dalla loro caduta in successione al figlio scialacquatore. Inoltre intende realizzare anche i seguenti desideri: che i beni siano destinati alla nipotina, per sostenerla negli studi o per iniziare una professione, e che sino ad allora siano gestiti in modo oculato; che sino a che la signora sarà in vita i redditi prodotti dai beni saranno accumulati e le saranno, eventualmente, attribuiti per quella parte necessaria ad integrare il suo reddito in caso di necessità mediche; che il figlio sia aiutato, ma solo in caso di gravi motivi di salute e che possa continuare ad abitare per tutta la vita in uno degli immobili. QUALE POSSIBILE SOLUZIONE? Il Trust protegge il patrimonio della signora da eventuali aggressioni patrimoniali e consente, alla sua morte, di tutelare la nipotina. Sarà infatti il trustee, secondo le istruzioni ricevute, a garantirle una rendita necessaria a completare il suo percorso universitario o per l’avvio della professione. Allo stesso tempo, la signora si tutela nel caso in cui dovesse avere necessità di attingere dal suo patrimonio in presenza di malattie invalidanti. CASO 3 – UN PADRE PREVIDENTEUn professionista, medico chirurgo quarantenne, vuole destinare alcuni dei suoi beni (denaro, immobili e quote societarie) per esigenze di vita future della famiglia e di sua figlia, ora minorenne. Oltre a ciò vuole realizzare anche i seguenti ulteriori desideri: a) che i redditi derivanti dai beni siano accumulati ed impiegati per le esigenze di vita della famiglia; b) che alcuni beni possano essere impiegati per le necessità di vita o mediche sue e di sua moglie, qualora non sia in grado di farvi fronte con il proprio reddito; c) che uno degli immobili (la casa di campagna) sia goduto dai suoi discendenti, ma che possa mai essere venduto (tranne in casi eccezionali da lui previsti), in quanto appartiene alla sua famiglia da generazioni. QUALE POSSIBILE SOLUZIONE? In questo caso il Trust consente di realizzare gli obiettivi di tutela e trasferimento del patrimonio di famiglia. Conferendo nel Trust il proprio patrimonio immobiliare, finanziario e societario, il medico da un lato lo protegge dai rischi professionali e dall’altro ne garantisce la continuità nel tempo. Sarà inoltre possibile stabilire che un immobile al quale il medico è particolarmente legato, sia goduto dai suoi discendenti ma anche dagli stessi non possa mai essere venduto. patrimonio di famiglia CASO 1 – UNA NONNA PREOCCUPATAUna nonna ha un nipote diversamente abile, figlio della figlia scomparsa dandola alla luce. La nonna ha sempre contribuito economicamente alle esigenze del nipote. Qualcuno le ha suggerito di sottoscrivere una polizza vita a copertura delle esigenze del nipote, ma la nonna non era convinta della soluzione in quanto: 1 Vuole evitare che: · alla sua morte, la somma pagata dalla compagnia assicuratrice venga erogata, anche solo nella forma di rendita, al nipote disabile, perché non sarebbe in grado di gestirla; · la somma venga erogata ad altri soggetti, in quanto questi non avrebbero alcun vincolo giuridico di destinazione circa il suo impiego a favore del nipote e potrebbero liberamente disporne; · la somma pervenga al padre del disabile, in quanto la nonna non ripone alcuna fiducia in lui, il quale, tra l’altro, è in procinto di risposarsi. 2 Vesidera che:· la somma giunga al nipote disabile poco alla volta e secondo i criteri che lei ha sempre ritenuto giusti; · sia impiegata per sostenere le necessità di vita del nipote disabile; · alla morte del disabile, quanto residuerà della somma vada ai suoi fratelli QUALE POSSIBILE SOLUZIONE? In questo caso ha senso correre al Trust in quanto l’effetto segregativo consente di isolare economicamente e giuridicamente un certo bene per destinarlo alla soddisfazione di un certo interesse non tutelato del nostro ordinamento. CASO 2 – UNA MAMMA IN ANSIA PER IL SUO PATRIMONIOUna signora nel corso della sua vita ha donato parte dei suoi beni al figlio, soggetto scialacquatore dedito solo alla bella vita. Ora ha deciso di proteggere i restanti sui beni (immobili, denaro e opere d’arte), corrispondenti alla quota disponibile del suo patrimonio, dalla loro caduta in successione al figlio scialacquatore. Inoltre intende realizzare anche i seguenti desideri: che i beni siano destinati alla nipotina, per sostenerla negli studi o per iniziare una professione, e che sino ad allora siano gestiti in modo oculato; che sino a che la signora sarà in vita i redditi prodotti dai beni saranno accumulati e le saranno, eventualmente, attribuiti per quella parte necessaria ad integrare il suo reddito in caso di necessità mediche; che il figlio sia aiutato, ma solo in caso di gravi motivi di salute e che possa continuare ad abitare per tutta la vita in uno degli immobili. QUALE POSSIBILE SOLUZIONE? Il Trust protegge il patrimonio della signora da eventuali aggressioni patrimoniali e consente, alla sua morte, di tutelare la nipotina. Sarà infatti il trustee, secondo le istruzioni ricevute, a garantirle una rendita necessaria a completare il suo percorso universitario o per l’avvio della professione. Allo stesso tempo, la signora si tutela nel caso in cui dovesse avere necessità di attingere dal suo patrimonio in presenza di malattie invalidanti. CASO 3 – UN PADRE PREVIDENTEUn professionista, medico chirurgo quarantenne, vuole destinare alcuni dei suoi beni (denaro, immobili e quote societarie) per esigenze di vita future della famiglia e di sua figlia, ora minorenne. Oltre a ciò vuole realizzare anche i seguenti ulteriori desideri: a) che i redditi derivanti dai beni siano accumulati ed impiegati per le esigenze di vita della famiglia; b) che alcuni beni possano essere impiegati per le necessità di vita o mediche sue e di sua moglie, qualora non sia in grado di farvi
Il Trust (seconda parte)
Gli strumenti di protezione del patrimonio Quali beni possono essere oggetto del Trust?Possono essere oggetto del trust tutti i beni facenti parte del patrimonio familiare e aziendale del disponente: · titoli di credito · conti bancari e somme di denaro · azioni di aziende di famiglia · quote di società immobiliari · preziosi e opere d’arte · quote di fondi comuni di investimento · azioni quotate in italia o all’estero · immobili (anche in nuda proprietà) I beni, a meno che l’atto istitutivo del trust ponga divieti in tal senso, possono essere alienati, ipotecati, dati in pegno, vincolati dal trustee per realizzare le finalità previste dall’atto medesimo. Se i beni conferiti in trust producono frutti (locazioni, partecipazioni in società che distribuiscono utili, ecc.) questi sono ricevuti dal trustee e il trust genera un reddito. L’atto istitutivo può prevedere che il trustee abbia l’obbligo, oppure la facoltà da esercitarsi a sua discrezione, di distribuire ai beneficiari quel reddito. Affinché si realizzi appieno la protezione del patrimonio conferito in trust è necessario che il conferente sia in bonis, ovvero non abbia una situazione patrimoniale patologica pregressa. Infatti anche gli atti di segregazione in trust di beni sono sottoposti alle norme in materia di revocatoria fallimentare e ordinaria. Qual è l’utilità del trust nel passaggio generazionale?L’organizzazione del passaggio generazionale nelle famiglie imprenditoriali è, senza dubbio, uno dei più frequenti utilizzi del trust, strumento che, per le sue peculiari caratteristiche, ben si presta, infatti al raggiungimento dello scopo di suddividere il patrimonio tra i familiari dell’imprenditore e, se occorre, per l’individuazione di colui o coloro che sono reputati più adatti per assumere il comando dell’impresa oggetto di passaggio generazionale. Nell’istituzione di un trust per il passaggio generazionale dell’impresa, viene affidata al trustee la proprietà dell’impresa o meglio la gestione della proprietà e questo permette di mantenere l’unità degli assetti proprietari. I beneficiari saranno: – per quanto concerne le rendite, lo stesso imprenditore e i suoi familiari; – per quanto riguarda l’attribuzione finale dei beni, i suoi discendenti in ragione di ciò che è stato stabilito nell’atto istitutivo di trust.
Il Trust (prima parte)
Gli strumenti di protezione del patrimonio L’istituto del trust trova legittimazione nell’ordinamento giuridico italiano a seguito dell’adesione dell’Italia alla Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985 resa esecutiva ed in vigore dal 1 gennaio 1992. Per trust si intendono: “I rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente, mediante atto tra vivi e mortis causa, qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico”. Secondo tale articolo, gli elementi essenziali del TRUST sono quattro: 1) L’atto: negozio giuridico istitutivo, inter vivos o mortis causa; 2) I soggetti: costituente o settlor da una parte, trustee e beneficiario dell’altra; 3) L’oggetto: beni posti sotto controllo; 4) La funzione: realizzazione di un interesse per il beneficiario o di un fine specifico. · I beni in Trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee, inoltre sono intestati a nome del trustee ovvero a nome di un’altra persona per conto del trustee · Il trustee ha il potere/dovere/onere, riguardo ai beni in trust di amministrare, gestire o disporre secondo i termini del Trust e secondo le norme particolari impostegli dalla legge; inoltre deve rendere contro della sua attività. Norma di completamento del quadro descrittivo appena delineato è la disposizione dell’articolo 2, ultimo comma, che puntualizza: · il costituente può conservare alcune prerogative · il trustee può essere titolare di alcuni diritti in qualità di beneficiario Il trust presuppone la presenza di un disponente (settlor) che trasferisce i beni che appartengono al proprio patrimonio ad un altro soggetto persona fisica o giuridica (trustee) che li dovrà amministrare e gestire al fine poi di trasferirli dopo un determinato periodo ad uno più beneficiari, o anche al fine di raggiungere uno scopo predefinito (ovvero un fine i cui tempi di definizione e le modalità di realizzazione siano già preventivamente stabiliti), sempre che non sia contrari all’ordine pubblico. Potrà essere prevista la figura di un guardiano del fondo (protector) per assicurare una corretta ed efficace amministrazione dei beni conferiti in trust ed il perseguimento reale dello scopo previsto. Quali sono le caratteristiche dei soggetti coinvolti? Disponente: nella prassi il disponente opera un conferimento irrevocabile, cosicché i beni confluiscono nel fondo in via definitiva, uscendo dalla disponibilità materiale e giuridica. Anche il controllo sull’operato del trustee è esercitato da soggetti diversi dal disponente (protector, beneficiario) così da scongiurare il rischio che il Trust possa essere considerato simulato e quindi nullo. Il trust può essere revocato: nell’atto istitutivo si indicano le circostanze al ricorrere delle quali può essere revocato e il soggetto che può revocarlo e nominare il nuovo trustee. Trustee: può essere una persona fisica (lo stesso disponente), un professionista di fiducia del disponente (settlor), o anche una persona giuridica. L’atto costitutivo del trust disciplina gli obblighi e i diritti del trustee e, in caso di pluralità di trustee, i modi di soluzione delle controversie. Se il trustee si comporta in modo infedele rispetto a quanto previsto nell’atto istitutivo e compie atti che non avrebbe potuto compiere, entro certi limiti, è possibile agire per annullamento di tali atti. Beneficiario: anche il beneficiario può essere una persona fisica (lo stesso disponente) o giuridica, un insieme di soggetti determinati anche genericamente e/o non ancora esistenti al momento della costituzione del trust. Il disponente istituendo il trust e conferendo in esso i propri beni perde la proprietà di tali bene a favore del trustee che ne diventa a tutti gli effetti proprietario. La segregazione patrimoniale è l’aspetto fondamentale che caratterizza il trust. I beni o diritti oggetto del trust rappresentano un patrimonio separato rispetto ai beni del disponente, del trustee e del beneficiario.
Società Fiduciarie e Intestazione Fiduciaria
Gli strumenti di protezione del patrimonio Le società fiduciarie sono state istituite con la legge 23 novembre 1939 n. 1966: “sono società fiduciarie e di revisione quelle che si propongono sotto forma di impresa, di assumere l’amministrazione dei beni per conto di terzi, l’organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni”. L’intestazione fiduciaria sorge con un contratto di mandato in base al quale un soggetto (il fiduciante) trasferisce un diritto ad un altro soggetto (il fiduciario). Con l’intestazione fiduciaria, la società fiduciaria ha il compito di amministrare in modo professionale, in trasparenza e riservatezza, per conto del fiduciante, il suo patrimonio: · la società fiduciaria opera in nome proprio ma nell’esclusivo interesse del fiduciante; · la proprietà del patrimonio rimane del fiduciante mentre il fiduciario agisce in base alle direttive impartite dal primo. Il fiduciario assume quindi la veste di mero intestatario nei confronti dei terzi con cui interagisce per conto del fiduciante stesso. Con l’evoluzione dei mercati e delle tecniche di amministrazione e gestione dei patrimoni, si sono venute a delineare e a consolidare, in funzione dei poteri conferiti alla società fiduciaria e dunque delle modalità concrete di svolgimento delle attività, due differenti tipologie di amministrazione: Amministrazione statica: detta anche Fiduciaria di Amministrazione, ha come ruolo principale la gestione e la conservazione del patrimonio del fiduciante garantendo l’esercizio dei diritti inerenti ai beni, l’esecuzione di obbligazioni e transazioni. Amministrazione dinamica: detta anche Fiduciaria di Gestione, ha come attività principale la valorizzazione del patrimonio del fiduciante mediante operazioni in valori mobiliari di investimenti e disinvestimento sotto la vigilanza della Consob e di Banca di Italia. L’intestazione fiduciaria garantisce la riservatezza a chi voglia effettuare un’operazione o detenere un bene senza comparire, anche per semplice misura di sicurezza passiva. La spersonalizzazione della proprietà dei beni fiduciati, derivante dalla intestazione a nome del fiduciario, ha quindi l’effetto di offrire riservatezza riguardo l’identità dell’effettivo titolare. Chiaramente questa protezione non risulta efficace qualora l’intestazione fiduciaria sia contraria ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico. Il mandato fiduciario non è perciò uno strumento di separazione del patrimonio. È esclusivamente uno strumento di costituzione di un patrimonio amministrato in forma anonima. L’intestazione fiduciaria può essere quindi considerata una soluzione molto utile in tutti i casi in cui è opportuno, al fine di proteggere il patrimonio, non far conoscere a terzi il possesso di un determinato bene o di una determinata attività. In virtù del rapporto fiduciario, si attua una protezione indiretta dei beni derivante dall’anonimato circa l’effettivo titolare degli stessi e dal vincolo di riservatezza a cui è tenuta la fiduciaria. L’intestazione fiduciaria può risultare uno strumento utile quando: – quando si vuole attivare una protezione indiretta dei beni derivante dall’anonimato circa l’effettivo titolare degli stessi e dal vincolo di riservatezza a cui è tenuta la fiduciaria; – quando il fiduciante vuole mantenere una visione unitaria (e il controllo) del patrimonio complessivo aggregando, grazie all’unicità dell’intestatario, i segmenti affidati ai vari intermediari finanziari; – come strumento di organizzazione del trasferimento generazionale: con il mandato fiduciario e con il conferimento alla fiduciaria di istituzioni specifiche si può tra l’altro: · prevedere la continuità gestionale; · stabilire un’eventuale attribuzione specifica di diritti ai diversi componenti il nucleo familiare; · attribuire fondi indisponibili. Tutto ciò nel rispetto dei divieti dei patti successori e delle quote di legittima.


